Ordinanza n. 858/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00281/2026, che ha respinto la domanda cautelare contestuale al ricorso n. 7199/2025 R.G. proposto per l’annullamento: i)del provvedimento prot. n. 13853, del 16 dicembre 2025, notificato in pari data, con cui il Comune di Pignataro Maggiore ha dichiarato “con efficacia meramente ricognitiva e non costitutiva, la SCIA/PAS presentata dalla società Ingegneria Sostenibile s.r.l. in data 1° agosto 2022 giuridicamente inesistente, e comunque radicalmente nulla”, ordinando, per l'effetto, “il ripristino integrale dello stato dei luoghi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento”; - della nota prot. n. 13002, del 25 novembre 2025, del Comune di Pignataro Maggiore, recante “Avvio del procedimento finalizzato alla verifica e all'eventuale annullamento in autotutela del titolo abilitativo (PAS/SCIA) presentato il 1.08.2022, limitatamente ai fatti sopravvenuti e non conosciuti prima del giudizio TAR, relativi alla denuncia-querela del Direttore dei Lavori”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento comunale dichiarativo dell'inesistenza o nullità della SCIA/PAS e recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda di sospensione proposta contro il provvedimento comunale del 16 dicembre 2025. Tale provvedimento, con efficacia dichiarata meramente ricognitiva e non costitutiva, aveva qualificato come giuridicamente inesistente e comunque radicalmente nulla la SCIA/PAS presentata il 1° agosto 2022 e aveva ordinato il ripristino integrale dello stato dei luoghi entro trenta giorni, termine poi prorogato al 20 aprile 2026. Era stato inoltre impugnato l'atto comunale di avvio del procedimento finalizzato alla verifica e all'eventuale annullamento in autotutela del titolo abilitativo, con riferimento a fatti sopravvenuti e non conosciuti prima del giudizio davanti al TAR, relativi alla denuncia-querela del direttore dei lavori. Il testo non esplicita analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma rappresenta la contestazione cautelare degli atti comunali e dell'ordine di ripristino.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello cautelare e, in parziale riforma dell'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare di primo grado limitatamente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, disponendone la sospensione. Il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di mantenere la res adhuc integra fino agli approfondimenti del giudizio di merito. La decisione è stata motivata anche considerando che dagli atti emergeva la mancata realizzazione di opere strutturali, essendo stati eseguiti soltanto lavori preparatori; per tale ragione sono stati ritenuti insussistenti i profili collegati all'esigenza di rispettare la disciplina antisismica. La sospensione non ha riguardato l'intero provvedimento comunale, ma soltanto l'ordine di ripristino. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata demandata al giudice di primo grado la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata nell'ambito della fase cautelare di impugnazione dell'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando gli accertamenti sulla legittimità dell'azione amministrativa richiedono ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito, il giudice può sospendere parzialmente l'atto impugnato per mantenere la res adhuc integra, senza anticipare la decisione definitiva.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre alla sospensione del solo segmento dell'atto amministrativo suscettibile di arrecare il pregiudizio più immediato, lasciando temporaneamente efficaci le restanti statuizioni non incise dalla misura.
- La mancata realizzazione di opere strutturali e l'esecuzione di soli lavori preparatori possono escludere, nella valutazione sommaria propria della cautela, l'attualità dei profili connessi all'esigenza di rispettare la disciplina antisismica.
- Quando l'appello cautelare è accolto soltanto in parte, il giudice può riformare parzialmente l'ordinanza del TAR, sospendendo limitatamente l'ordine amministrativo di ripristino e compensando le spese della fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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