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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25754/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo con cui un soggetto aveva chiesto la restituzione di una somma molto elevata, sostenendo di averla versata a più riprese negli anni 2002-2003 come prestito a un cognato, il quale aveva poi sottoscritto in data 10 aprile 2003 una scrittura con cui dichiarava di aver ricevuto il denaro e di impegnarsi alla restituzione mediante rate mensili. Il destinatario dell'ingiunzione si era opposto deducendo, in sintesi, che le somme sarebbero state versate a favore di una società e non in suo favore, che la scrittura non integrasse un riconoscimento di debito, che l'erogazione fosse avvenuta per spirito di liberalità/dovere morale e quindi non fosse ripetibile, e che comunque il credito fosse prescritto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il diritto alla restituzione; la Corte d'appello, invece, aveva riconosciuto la natura di ricognizione di debito della scrittura, ma aveva negato che la parte relativa al pagamento rateale potesse spiegare effetto astrattivo senza prova di un effettivo accordo sulla rateizzazione, con conseguente prescrizione del credito decorrente dalle erogazioni del 2002-2003. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi, tutti incentrati su violazioni di legge e vizi processuali: interpretazione della scrittura e del mutuo rateale, effetti della ricognizione/promessa di pagamento e del negozio ex art. 1333 c.c., dies a quo della prescrizione, asserito rilievo d'ufficio di una prescrizione diversa da quella eccepita, ammissione della prova testimoniale, e regolazione delle spese dopo la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione non è però entrata nell'esame di merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente, pur allegando che la sentenza d'appello era stata notificata, non aveva depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la relata di notificazione (o la documentazione equivalente della notifica via PEC) necessaria a verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve, e il successivo richiamo alla mancata contestazione di controparte non era sufficiente a superare la sanzione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente la mancata produzione, entro il termine di legge, della relata di notificazione della sentenza impugnata (o della documentazione PEC equivalente), nonostante il ricorrente avesse dichiarato che la sentenza gli era stata notificata e quindi avesse fatto decorrere il termine breve. La Corte ha ribadito che la non contestazione della controparte o il successivo deposito tardivo non sanano l'omissione, poiché l'onere di deposito è funzionale al controllo del passaggio in giudicato e della tempestività dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    l'onere di deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione è requisito essenziale e la sua omissione, quando la notifica della sentenza rilevi per il termine breve, comporta improcedibilità del ricorso; il deposito tardivo non sana l'omissione.

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione successiva è ammessa solo nei limiti e nei tempi consentiti, ma non può recuperare un'omissione ormai tardiva rispetto al termine perentorio di deposito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    quando il ricorso è definito in conformità alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis ha comportato la condanna del ricorrente a un'ulteriore somma in favore della controparte e, nei limiti di legge, alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    termine di cui al comma 1

    il deposito della documentazione sulla notificazione deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.

  • art. 2034 c.c.

    richiamato nelle difese di merito come causa di irripetibilità di una dazione compiuta per dovere morale o sociale, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione.

  • art. 1183 c.c.

    richiamato nel ragionamento di merito come strumento per chiedere la fissazione del termine di adempimento, ma non decisivo nella statuizione finale.

  • art. 1333 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e nella motivazione di merito in relazione alla promessa di pagamento/modifica del mutuo, ma la Cassazione non ha esaminato il punto per improcedibilità.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato nei motivi come disciplina del mutuo.

  • art. 1816 c.c.

    richiamato nei motivi come disciplina della restituzione del mutuo.

  • art. 1817 c.c.

    richiamato nei motivi come disciplina del termine di restituzione del mutuo.

  • art. 1819 c.c.

    richiamato nei motivi come disciplina della restituzione rateale del mutuo.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di onere della prova.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di prescrizione decennale.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di confessione.

  • art. 2732 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di efficacia della confessione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per asserita omessa pronuncia o ultrapetizione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi per l'ampiezza e specificità dell'appello e per le omissioni pronunciate.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nei motivi e nella motivazione per l'ammissibilità di nuove prove e questioni in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di valutazione della prova.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alle richieste istruttorie.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla autonomia contrattuale e al negozio di accertamento.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di conclusione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di interpretazione del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di conservazione del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di esecuzione secondo buona fede.

  • art. 2 Cost.

    richiamato nei motivi a sostegno della tesi dell'affidamento e della correttezza del comportamento delle parti.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di correttezza nell'adempimento.

Massime di principio

  • L'onere di deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, previsto dall'art. 369 c.p.c., è funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione e del passaggio in giudicato; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso quando la sentenza risulti notificata e il termine breve sia quindi rilevante.
  • La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e comporta, per autoresponsabilità, l'onere di produrre la documentazione della notificazione entro il termine di legge.
  • La non contestazione della controparte sulla tempestività dell'impugnazione non sana la mancanza della relata di notificazione, perché il relativo controllo è rimesso a un interesse pubblicistico indisponibile dalle parti.
  • La successiva produzione tardiva della relata o della documentazione PEC non è idonea a recuperare l'omissione quando sia spirato il termine previsto per il deposito ex art. 369 c.p.c.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina speciale, compresa la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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