Sentenza n. 1135/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 283/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 16/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza a decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Decorso tale termine, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da operare nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300 oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo non adempiuto dall'amministrazione.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione
Il termine è stato notificato al Ministero ed è decorso senza che l'amministrazione desse esecuzione al decreto ingiuntivo, rendendo attuale l'inadempimento azionabile in ottemperanza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato alla pubblica amministrazione con il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'amministrazione rimanga inadempiente dopo la scadenza del termine.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del titolo entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e secondo il termine e i poteri stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
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