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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40284/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società esportatrice per il pagamento di una somma a titolo di restituzione di prelievi agricoli previsti dalla disciplina comunitaria applicabile alle esportazioni verso l'Albania. Il Ministero propose opposizione e il Tribunale accolse l'opposizione revocando il decreto per tardività della domanda monitoria; la Corte d'appello, invece, revocò la pronuncia di inammissibilità e rigettò la domanda nel merito, ritenendo non provata l'effettiva esportazione della merce nel periodo rilevante e la corrispondenza tra merce dichiarata e merce arrivata a destinazione. In cassazione la società dedusse, con più censure strettamente connesse, violazione degli artt. 2697 e 116 c.c. e c.p.c., nonché degli artt. 4 e 47 del Regolamento CEE n. 3665/1987, sostenendo che la documentazione doganale e di trasporto prodotta fosse sufficiente a provare l'avvenuto perfezionamento dell'esportazione e il diritto alla restituzione, e che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le prove e omesso di considerare elementi decisivi, compresa la vicenda del parallelo procedimento penale riguardante la falsità di documenti, concluso con esiti non ostativi nel giudizio civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto non decisiva la vicenda penale richiamata dalla ricorrente, perché attinente alla responsabilità penale di specifici soggetti e non alla prova concreta dei presupposti del beneficio doganale. Ha inoltre ribadito che, ai fini della restituzione, non basta la formale corrispondenza della documentazione alle tipologie previste dalla normativa comunitaria, ma occorre una verifica concreta dell'idoneità e sufficienza dei documenti a dimostrare l'effettivo perfezionamento dell'operazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse indicato specificamente gli elementi decisivi non esaminati e che la valutazione della prova fosse riservata al merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte ha escluso che la censura potesse risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 4 del Regolamento CEE n. 3665/1987

    richiamato come norma che condiziona il diritto alla restituzione all'uscita della merce dal territorio doganale entro il termine previsto e senza lavorazioni

  • art. 47 del Regolamento CEE n. 3665/1987

    richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo che disciplina la prova del diritto alla restituzione

  • art. 8 del d.lgs. 374/1990

    menzionato dalla ricorrente in relazione alla trasformazione delle dichiarazioni doganali in bollette definitive dopo controllo e accettazione doganale

  • art. 18 del Regolamento CE n. 3665/1987

    richiamato dalla Corte per chiarire che la verifica non si esaurisce nella formale riconducibilità dei documenti alle tipologie previste, ma richiede una valutazione concreta della loro idoneità probatoria

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la selezione e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito, salvo specifica omissione di un fatto decisivo.
  • La prova del diritto a un beneficio o a una restituzione subordinata a presupposti fattuali non può ridursi alla mera regolarità formale della documentazione prodotta; è necessario che i documenti siano concretamente idonei a dimostrare l'effettivo verificarsi dei presupposti sostanziali richiesti dalla normativa applicabile.
  • Per dedurre l'omesso esame di prove decisive occorre indicare in modo specifico quali elementi di fatto non siano stati considerati e perché, non essendo sufficiente un richiamo generico all'intero compendio documentale.
  • Un procedimento penale relativo a possibili falsità documentali non è di per sé decisivo nel giudizio civile se non fornisce elementi diretti sulla sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto azionato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se ricorrono i presupposti di legge, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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