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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17251/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze irrevocabili di condanna. La richiesta si fondava sulla dedotta presenza di più indici sintomatici della continuazione, indicati come omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, contiguità causale e analogia delle modalità esecutive. Il ricorso censurava la decisione per vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse considerato tali elementi. La Corte ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato gli elementi allegati, ritenendoli motivatamente non decisivi; in particolare aveva valorizzato la diversità del luogo di consumazione, nonché i precedenti penali del condannato, sintomatici di una sistematica dedizione al delitto e quindi incompatibili con l'esistenza di un disegno criminoso unitario ab origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata, osservando che la mera contiguità cronologica, l'identità o omogeneità dei reati e gli altri indici allegati non bastano, da soli, a dimostrare la continuazione, potendo invece essere espressione di abitualità criminosa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato richiede la prova di un medesimo disegno criminoso originario; non è sufficiente la sola contiguità temporale o l'omogeneità dei reati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, il giudice deve verificare la presenza di un disegno criminoso unitario formatosi ab origine, non potendo limitarsi a constatare la vicinanza temporale o la similarità dei reati.
  • La contiguità cronologica, l'omogeneità tipologica e altri indici sintomatici analoghi non sono, di per sé soli, decisivi per riconoscere la continuazione, perché possono anche denotare mera abitualità criminosa o sistematica dedizione al delitto.
  • Se il giudice dell'esecuzione esamina gli indici allegati dall'istante e li reputa non decisivi con motivazione congrua, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse deduzioni è inammissibile.
  • La diversità del luogo di consumazione e i precedenti penali del condannato possono essere valorizzati, nel complesso della motivazione, come elementi incompatibili con l'unitarietà originaria del programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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