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Ordinanza

Ordinanza n. 2406/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 822/2025, recante condanna al pagamento di somme retributive, indennità di esclusività e spese di giudizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 822/2025 del Tribunale di Agrigento, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è stata condannata a corrispondere euro 6.223,00, oltre interessi, a titolo di retribuzione di posizione dovuta dal 1° gennaio 2020 fino alle dimissioni volontarie; euro 7.964,60, oltre interessi, a titolo di indennità di esclusività dovuta dal 1° gennaio 2021 fino alle dimissioni; nonché le spese di giudizio. L'amministrazione non si è costituita. Il TAR ha rilevato la necessità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e il regime di ammissibilità dell'azione di ottemperanza, disponendo che il ricorrente depositi le ricevute, in formato eml, delle PEC con cui sono state notificate all'amministrazione sia la sentenza da ottemperare sia il ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha posto a carico del ricorrente un adempimento istruttorio, ordinandogli di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza le ricevute in formato eml delle due PEC di notifica. Il Collegio ha precisato che tale formato, diversamente dal pdf prodotto, consente di verificare quale atto sia stato effettivamente allegato alla PEC e quindi di accertare la regolare notificazione alla destinataria. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 10 novembre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la corretta instaurazione del contraddittorio e l'ammissibilità dell'azione dipendono dalla prova delle notificazioni effettuate tramite PEC, il giudice può richiedere il deposito delle ricevute e dei relativi dati informatici in un formato idoneo a consentire la verifica dell'atto effettivamente allegato e trasmesso.
  • La verifica della notificazione telematica non può fondarsi necessariamente sulla sola copia pdf della ricevuta quando tale documento non consenta di identificare con certezza l'allegato alla PEC; può essere richiesto il formato eml, ove necessario per accertare il contenuto della trasmissione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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