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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15565/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda sei imputati che avevano definito il giudizio di appello con concordato sulla pena ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. Dopo la sentenza di appello, alcuni ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione dal capo 1, qualificato come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e per la mancata riqualificazione di alcuni episodi in ipotesi di lieve entità; gli altri ricorrenti hanno dedotto violazione di legge in punto di dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono proponibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all’accordo; restano invece precluse le doglianze su responsabilità, cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena illegale. Poiché nel caso concreto non era dedotta né ravvisabile l’illegalità della pena, i ricorsi sono stati ritenuti palesemente inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi palesemente inammissibili con decisione resa senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto preclusi i motivi che contestavano la mancata assoluzione, la mancata riqualificazione dei fatti in lieve entità e la dosimetria della pena, perché incompatibili con la natura del concordato in appello, che implica rinuncia ai motivi di impugnazione e vincola le parti al contenuto dell’accordo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello è un negozio processuale vincolante; la sentenza che recepisce l’accordo limita i motivi deducibili in cassazione alle sole questioni concernenti la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della decisione rispetto all’accordo.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della decisione di appello definita con pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa risulti palesemente rilevabile.

  • art. 129 c.p.p.

    Le eventuali cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione quando siano state rinunciate nel concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Capo di imputazione contestato ai ricorrenti, oggetto di censura sulla mancata assoluzione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma invocata per la richiesta di riqualificazione dei fatti in ipotesi di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello definita con concordato sulla pena, sono ammissibili solo censure che attengano alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
  • La scelta del concordato in appello comporta rinuncia ai motivi di impugnazione incompatibili con l’accordo, con conseguente preclusione delle doglianze sulla responsabilità penale e sulle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si traduce nella denuncia di una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il patto processuale sulla pena, una volta recepito nella sentenza, non è unilateralmente modificabile dalla parte che vi ha aderito, salvo il caso di illegalità della sanzione.
  • Quando il ricorso è manifestamente precluso dalla struttura del concordato in appello, la Corte può dichiararne l’inammissibilità senza formalità e applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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