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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 8483 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione del contribuente, ritenendo i motivi di doglianza fondati per carenza e contraddittorietà della motivazione. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia su accertamento sintetico ex D.P.R. n. 600/1973 art. 38: contestazione della corretta "spalmatura" della spesa per incrementi patrimoniali e della corretta quantificazione del reddito medio da confrontare. L'Ufficio aveva originariamente individuato un incremento patrimoniale di Lire 725.000.000; questa Corte, con precedente sentenza, aveva invece fissato la spesa da considerare in Lire 225.000.000 (versamento 1997). In sede di rinvio la C.T.R. ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio ma ha commesso errori di calcolo e di motivazione: ha spalmato gli incrementi su 5 anni invece che 6 (anno dell'incremento + 5 anni precedenti come previsto dalla normativa vigente ratione temporis) e ha considerato i redditi dichiarati solo per tre anni (1994-1996) omettendo gli anni 1992, 1993 e 1997, determinando così errata comparazione tra quota annua di incremento e redditi medi dichiarati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5

    qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti

    Presunzione iuris tantum a favore del contribuente: la spesa viene "spalmata" sull'anno dell'incremento e sui cinque anni precedenti (quindi periodo di 6 anni) per la verifica della compatibilità con i redditi dichiarati; versione applicabile va determinata in base al periodo temporale dell'incremento

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6

    il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione

    Facoltà per il contribuente di fornire prova contraria: redditi esenti o assoggettati a ritenuta possono neutralizzare la presunzione. Se in un anno vi sono redditi esenti/soggetti a ritenuta che coprono l'intero esborso, la presunzione viene superata per tutti gli anni; se coprono solo la quota annua, la presunzione è superata solo per quell'anno

  • D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010) - modifica art. 38 comma 5

    Richiamata per evidenziare che successivamente la durata della "spalmatura" è stata ridotta in altra fase normativa (da 6 a 5 anni in alcune versioni), pertanto va sempre verificata la versione della norma applicabile ratione temporis

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato in tema di vizio di motivazione della sentenza d'appello; nel caso la censura è stata formulata nella versione normativa applicabile alla data di deposito della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici ex art. 38 DPR 600/1973 va considerato il periodo previsto dalla versione della norma vigente per il fatto (in genere anno dell'incremento + 5 anni precedenti = 6 anni, salvo modifiche normative rilevanti).
  • La spesa per incrementi patrimoniali deve essere «spalmata» in quote costanti sull'arco temporale indicato dalla norma; il calcolo dell'importo annuo deve essere aritmeticamente corretto e coerente con il periodo applicabile.
  • Per valutare la legittimità dell'accertamento va comparato il valore della quota annua dell'incremento con i redditi medi dichiarati nei medesimi anni; è obbligo del giudice d'appello considerare tutti gli anni coperti dalla presunzione.
  • Il contribuente può fornire prova contraria: redditi esenti o soggetti a ritenuta possono neutralizzare la presunzione (se coprono l'intero esborso, la presunzione è superata per tutti gli anni; se coprono solo la quota annua, la presunzione è superata solo per quell'anno).
  • La motivazione dei giudici di merito deve essere completa e non contraddittoria: errori nella scelta del periodo di spalmatura o nell'individuazione degli anni di reddito possono determinare la cassazione e il rinvio.
  • Alle parti ed all'ufficio è richiesta attenzione alla versione normativa applicabile ratione temporis e al precedente giudicato della Cassazione che abbia già determinato elementi di fatto rilevanti (es. importo effettivamente considerato dall'ufficio).

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