Cassazione Penale, Sentenza n. 27243/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19/09/2024 con un unico motivo: erronea determinazione della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale "altamente collaborante" dell'imputato e il suo stato di quasi incensuratezza; inoltre, successiva memoria difensiva attestante la remissione di querela per i capi A) e B).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, nella parte, il motivo relativo alla determinazione della pena (perché essenzialmente di merito e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza rispetto ai reati contestati ai capi A) e B) per effetto di precedente giudicato/estinzione del reato conseguente a remissione di querela (ne bis in idem). Ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per i restanti reati, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per la corretta rideterminazione della pena a seguito di incongruenze nel calcolo delle aumentazioni, nella quantificazione complessiva e nell'applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Regola il reato di furto; nei capi A-C si contestano furti commessi allo scopo di profitto.
art. 625 cod. pen.
Prevede le circostanze aggravanti del furto (es. uso di violenza sulle cose); richiamata per le aggravanti applicate.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante relativa a tempo, luogo o modalità che ostacolano la difesa; valutata ostativa alle attenuanti generiche per le condotte notturne e in abitazioni/negozi.
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione o in luogo di privata dimora: applicata ai capi D, E, F per accessi in proprietà private.
art. 62-bis cod. pen.
Prevede le attenuanti generiche; la Corte territoriale ha ritenuto che fossero ostative la gravità, molteplicità e modalità delle condotte unitamente ai precedenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione richiesta nel ricorso per cassazione; il ricorso riporta motivazione nei limiti stretti imposti dall'articolo.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Campo di censura in Cassazione per violazione o erronea applicazione della legge penale; invocato per l'errore nella determinazione della pena.
art. 649 cod. proc. pen.
Disciplina il divieto del doppio processo (ne bis in idem); usato per annullare senza rinvio le condanne relative ai capi A) e B) estinte per remissione di querela.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato (riduzione fino a un terzo); la Corte di cassazione ha rilevato incoerenze tra motivazione e dispositivo sull'applicazione della riduzione.
Massime di principio
- La remissione di querela che produce estinzione del reato può comportare l'annullamento senza rinvio delle condanne per quei fatti (ne bis in idem): documento e momento processuale sono decisivi.
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di merito (es. riconoscimento delle attenuanti generiche) se non quando vi sia mancanza o grave carenza di motivazione; motivazioni adeguate del giudice di merito rendono il motivo inammissibile.
- Se nel calcolo della pena e nella formulazione del dispositivo emergono incongruenze o mancata attuazione delle riduzioni indicate in motivazione, la cassazione può annullare con rinvio per la corretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- L'applicazione o esclusione delle attenuanti generiche dipende dalla valutazione complessiva della gravità, molteplicità e modalità delle condotte e dai precedenti: comportamenti collaborativi non sempre sono sufficienti a prevalere su elementi ostativi adeguatamente motivati.
- Nei giudizi con più capi e aggregazioni di aumenti la sentenza di merito deve chiarire l'incidenza di ciascuna aggravante/satellite nel calcolo complessivo della pena; l'assenza di chiarezza può determinare annullamento e rinvio.
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