Cassazione Penale, Sentenza n. 27463/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello che, a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione (sent. n. 21985/2023) che aveva dichiarato prescritti alcuni reati, ha rideterminato la pena. Denunciano la violazione di norme processuali (in particolare art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla pena: sostengono che la Cassazione avrebbe dovuto o potuto procedere al mero ricalcolo della pena e che invece la rimessione al giudice del merito sarebbe valsa come ordine a una complessiva rivalutazione motivata del trattamento sanzionatorio; lamentano la totale assenza di motivazione in ordine alla pena base e agli aumenti in continuazione dopo la rideterminazione.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Il Supremo Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio in relazione ai reati prescritti e si era limitata a trasmettere gli atti alla Corte di appello per il ricalcolo della pena, senza chiedere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, avendo peraltro respinto i motivi con i quali i ricorrenti chiedevano la revisione della pena. Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente sottratto la frazione di pena riferibile ai reati prescritti mantenendo ferma la pena base, operazione compatibile con il giudicato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti come norma processuale rilevante; la Corte ha valutato che la Cassazione non aveva disposto un annullamento con rinvio che implicasse una rinnovata valutazione del trattamento sanzionatorio, per cui l'osservanza dell'art. 627 non giustifica la riammissione della questione sulla misura della pena.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo quale norma che attesta la formazione del giudicato in ordine all'affermazione della responsabilità penale, con la conseguenza che non poteva essere riaperta la questione del trattamento sanzionatorio già rimessa dal giudicato.
art. 620 cod. proc. pen.
Citando la possibilità tecnica per la Cassazione di ricalcolare la pena; la Corte rileva tuttavia che la sentenza rescindente non esprime tale volontà e che la mera possibilità non equivale a un ordine di revisione ampia al giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati; sulla base di essa la Corte ha respinto i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese e all'ammenda equitativamente fissata.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla senza rinvio e trasmette gli atti per il solo ricalcolo della pena, il giudice di merito deve limitarsi a eliminare la parte di pena riferibile ai reati estinti per prescrizione senza rinnovare la struttura complessiva del trattamento sanzionatorio.
- La formazione del giudicato sulla responsabilità e, se già consolidate, sul trattamento sanzionatorio, impedisce che un giudice di rinvio proceda a una nuova valutazione complessiva della pena se la Cassazione non lo ha espressamente disposto.
- La sola possibilità tecnica che la Cassazione avrebbe potuto ricalcolare la pena non autorizza il ricorrente a dedurre che la Corte di appello dovesse procedere a una nuova motivazione o a una rimodulazione della pena.
- I ricorsi manifestamente infondati o basati su una lettura arbitraria della sentenza di annullamento possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare il contenuto concreto della sentenza della Cassazione (annullamento con o senza rinvio, limiti di intervento) per determinare il perimetro dell'attività richiesta al giudice di merito e se sussiste o meno materia di impugnazione sensata.
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