Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino n. 196/2024 del 15/10/2024, Sezione Lavoro, resa nel giudizio n. 482/2022 R.G..

Giustizia amministrativa202500290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Larino, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente per l’importo complessivo di euro 3.500,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Larino, la previa notificazione all’Amministrazione di copia conforme del titolo e l’idoneità della sentenza del giudice ordinario del lavoro a costituire oggetto di giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione perché il giudicato risultava documentalmente attestato e perché la sentenza era stata notificata al Ministero in copia conforme. Ha precisato che, a seguito delle modifiche all’art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro strumento equipollente per gli anni indicati, per l’importo complessivo di euro 3.500,00, entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’adempimento di obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando debitore è una pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    Per i titoli giudiziali formati dopo il 28 febbraio 2023 non è richiesta la spedizione in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto, con le modifiche successivamente integrate dalla legge n. 197/2022, la nuova disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamata dal TAR.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 in materia di forma del titolo esecutivo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza è sufficiente dimostrare documentalmente il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’amministrazione debitrice secondo le forme previste dalla legge.
  • Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la notificazione di una copia attestata conforme all’originale è idonea a portare il titolo a esecuzione; non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dare esecuzione al contenuto effettivo della statuizione passata in giudicato, senza poter ridiscutere il diritto già accertato né limitare unilateralmente le modalità di soddisfazione stabilite dal titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.