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Sentenza

Sentenza n. 965/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1752/2016 del 6.10.2016 emesso dal Tribunale di Ragusa.

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo, con asserito mancato pagamento degli interessi moratori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che il Comune avesse pagato soltanto la sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo n. 1752/2016, confermato dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1646/2024 passata in giudicato, e fosse ancora debitore di euro 10.647,39 a titolo di interessi moratori, oltre agli ulteriori interessi maturati fino al soddisfo. Ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione del titolo, l’eventuale nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e, comunque, la sua infondatezza, sostenendo e documentando di avere già integralmente adempiuto nel 2017 a tutte le obbligazioni derivanti dal decreto ingiuntivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Comune ha dimostrato documentalmente di avere già pagato la sorte capitale di euro 49.141,04 e, successivamente, l’ulteriore somma di euro 14.560,46, composta da euro 11.476,73 per interessi moratori, inclusi euro 10.647,39 indicati nel decreto ingiuntivo ed euro 829,34 maturati successivamente all’emissione del decreto, nonché euro 3.083,73 per le spese della procedura monitoria liquidate nel titolo. I pagamenti risultavano dalla determinazione dirigenziale e dai mandati di pagamento prodotti in giudizio. La società ricorrente non ha replicato né indicato elementi idonei a dimostrare la non satisfattività dei pagamenti. È quindi mancato il presupposto dell’inottemperanza dell’amministrazione, necessario per proporre l’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza presuppone l’inosservanza, totale o parziale, di un titolo esecutivo o di un giudicato; in assenza di inottemperanza il ricorso è inammissibile.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell’ambito dell’ottemperanza, ma presuppone la sussistenza di un inadempimento dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile soltanto quando sussista una concreta e attuale inottemperanza dell’amministrazione rispetto al giudicato o al titolo esecutivo azionato; se l’obbligazione è stata integralmente adempiuta prima della proposizione del ricorso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova documentale dei pagamenti integrali effettuati dall’amministrazione esclude l’inottemperanza, salvo che il ricorrente dimostri specificamente la non satisfattività dei pagamenti o l’esistenza di ulteriori somme dovute.
  • La richiesta di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora è accessoria all’azione di ottemperanza e non può essere accolta quando manchi il presupposto dell’inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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