Sentenza del 25/01/2019 n. 560 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
TRIBUTI - Esecuzione esattoriale - Ricorso avverso l'estratto di ruolo - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione della cartella - Ammissibilità - Condizioni - Assenza o invalidità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a imposte di registro e catastale, dichiarando di averne avuto conoscenza soltanto tramite un estratto di ruolo richiesto il 2 febbraio 2017. Ha sostenuto di non aver mai ricevuto la cartella né gli atti precedenti e ha contestato l'inesistenza del titolo, l'omesso invio dell'avviso bonario, il difetto di motivazione e la prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica. L'Agenzia delle Entrate ha appellato sostenendo che la cartella era stata regolarmente notificata il 1° giugno 2010 mediante servizio postale, come risultava dall'avviso di ricevimento sottoscritto da un familiare convivente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica postale della cartella, effettuata a mani di un familiare convivente, e sufficiente la copia dell'avviso di ricevimento prodotta dall'Ufficio. Ha inoltre chiarito che l'estratto di ruolo, in quanto semplice documento informatico e non autonomo atto impugnabile, può consentire l'impugnazione della cartella solo quando si deduca l'omessa o invalida notificazione della cartella stessa. Poiché nel caso concreto la notifica del 2010 è stata ritenuta provata, il ricorso del 2017 è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
Il ruolo è un atto impugnabile unitamente alla cartella attraverso cui viene portato a conoscenza del destinatario.
Il ruolo e la cartella sono gli atti tributari impugnabili; l'estratto di ruolo non costituisce invece un autonomo atto impugnabile, ma può rappresentare il mezzo con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa.
Art. 21 del D.Lgs. 546/1992
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'atto, salvo il caso in cui il contribuente deduca proprio l'omessa o invalida notificazione della cartella e ne abbia conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante il servizio postale. In tale ipotesi è sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto legittimato alla consegna, come un familiare convivente.
Art. 57 del D.Lgs. 546/1992
Le eccezioni nuove, formulate per la prima volta in appello o in udienza, sono inammissibili.
Art. 58 del D.Lgs. 546/1992
Consente la produzione in appello di documenti rilevanti, tra cui la copia dell'avviso di ricevimento utilizzata dall'Ufficio per provare la notificazione della cartella.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, ma la cartella può essere impugnata quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso l'estratto e deduca l'omessa o invalida notificazione. La richiesta dell'estratto non riapre automaticamente i termini per contestare ogni aspetto della cartella.
Sentenze Cassazione nn. 6610/2013 e 6395/2014
Ammettono l'impugnazione della cartella non validamente notificata quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile: l'impugnazione deve riguardare la specifica cartella o il ruolo cui l'estratto si riferisce.
- La conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo consente di agire immediatamente solo per contestare l'omessa o invalida notificazione della cartella, non per riaprire indefinitamente tutti i termini di impugnazione.
- Se l'agente della riscossione o l'ente impositore prova una precedente notifica regolare, il ricorso proposto dopo molti anni può essere dichiarato tardivo e inammissibile.
- Per le notifiche postali effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, la consegna a un familiare convivente può essere valida anche se l'avviso di ricevimento non riporta tutte le generalità del consegnatario, purché risulti il collegamento con il destinatario.
- La copia dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente a provare la notifica; un disconoscimento generico della fotocopia, senza contestazioni specifiche, normalmente non ne elimina il valore probatorio.
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio; quelle nuove proposte successivamente possono essere dichiarate inammissibili.
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