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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33568/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2012, un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili e quindi maggior reddito d'impresa; un atto analogo era stato notificato anche ai soci per il recupero dei maggiori redditi di partecipazione. Le commissioni tributarie avevano annullato gli avvisi, ritenendo non dimostrata dall'Ufficio l'antieconomicità/difetto di inerenza dei costi e osservando che non poteva pretendersi una prova documentale di contratti privi di forma vincolata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la controversia sui soci avrebbe dovuto essere sospesa in attesa della definizione della controversia sul reddito della società, per l'asserita unitarietà del rapporto tributario; (2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., censurando la decisione di merito per non avere correttamente applicato il riparto dell'onere della prova sull'inerenza dei costi, specie a fronte di rilievi di sproporzione delle provvigioni corrisposte ai rappresentanti rispetto ai ricavi e rispetto agli usi di settore. La società ha proposto un ricorso autonomo, sostanzialmente reiterando la censura sulla prova dell'inerenza dei costi.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ritenendo assorbita la censura sulla necessità di trattazione congiunta/sospensione del giudizio relativo ai soci. Ha accolto il motivo comune relativo alla prova dell'inerenza dei costi, affermando che l'antieconomicità o incongruità della spesa può costituire indice sintomatico del difetto di inerenza e che, una volta che il contribuente alleghi i fatti idonei a ricondurre il costo all'impresa, l'Amministrazione può contestarne la deducibilità anche valorizzando tali indici e gli ulteriori elementi contrari; in tal caso il giudice di merito deve verificare se l'Ufficio abbia assolto il proprio onere di allegazione/prova secondo tale schema. La CTR non ha effettuato questa verifica. Per tale ragione le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la sospensione necessaria del giudizio dei soci in attesa della definizione del giudizio sul reddito della società; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dalla riunione dei ricorsi.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per affermare l'imputazione automatica del reddito della società di persone ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; la Corte non fonda su tale norma la decisione, limitandosi a dichiarare assorbita la relativa questione.

  • art. 109 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917

    norma sulla deducibilità dei costi e sul principio di inerenza; la Corte precisa che l'inerenza è un giudizio qualitativo e che l'antieconomicità può essere indice del difetto di inerenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: il contribuente deve provare i fatti che collegano il costo all'attività d'impresa, ma se l'Ufficio adduca ulteriori elementi contrari, deve poi dimostrare tali elementi e l'inattendibilità della condotta del contribuente.

Massime di principio

  • Il principio di inerenza dei costi deducibili esprime una correlazione in concreto tra costo e attività d'impresa ed è un giudizio di natura qualitativa, non meramente quantitativa.
  • L'antieconomicità o incongruità della spesa, specie se valutata in rapporto agli ulteriori dati contabili dell'impresa, può costituire indice sintomatico del difetto di inerenza.
  • Il contribuente deve allegare e provare i fatti che consentono di ricondurre il costo all'attività d'impresa; se l'Amministrazione contesta la deducibilità con ulteriori elementi indiziari o fattuali, il giudice deve verificare se tali elementi siano idonei a superare la prova offerta dal contribuente.
  • La prova dell'inerenza può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; nondimeno, quando l'Ufficio evidenzi la sproporzione della spesa, il giudice deve accertare l'attendibilità complessiva della condotta imprenditoriale.
  • La trattazione congiunta di controversie tra società di persone e soci, se rileva ai fini processuali, non incide quando la riunione rende assorbita la censura di sospensione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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