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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5612/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducevano violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) per carenza e apparente motivazione della confisca patrimoniale: in particolare contestavano che la Corte territoriale non avesse provato che gli acquisti (soprattutto l'azienda "Bar" acquistata nel 2008) fossero stati effettuati con proventi illeciti né l'interposizione fittizia a favore di Emanuele Ganci; contestavano inoltre la valutazione della sproporzione tra entrate e uscite del nucleo familiare, la mancata considerazione delle somme derivanti da risarcimenti o polizza vita (nel caso di Nicole) e l'allegato prestito dalla zia Rosalba nel caso di Giuseppe

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazioni adeguate e congrue: sono stati valutati i trasferimenti di somme dal conto di Emanuele a conti familiari, la sproporzione tra redditi e spese nel periodo considerato, l'acquisto dell'immobile da parte di Nicole nel biennio antecedente la proposta di confisca (attivando la presunzione di fittizietà ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011) e l'assenza di prove credibili del prestito dalla zia di Giuseppe. Pertanto la conferma della confisca da parte della Corte d'appello è stata ritenuta motivata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dei ricorsi

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, codice di procedura penale

    La censura in cassazione contro i provvedimenti sulle misure di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge; il vizio di motivazione rileva in cassazione solo se la motivazione è mancante o del tutto apparente. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • art. 26, comma 2, lett. a), decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia)

    Si applica la presunzione di fittizietà dell'intestazione quando l'acquisto di beni è avvenuto nei due anni precedenti la presentazione della proposta di misura di prevenzione e il beneficiario convivente del proposto non ha autonome disponibilità finanziarie; ciò giustifica l'accertamento della disponibilità indiretta del proposto

Massime di principio

  • I ricorsi in cassazione contro misure di prevenzione sono ammessi solo per violazione di legge; critiche generiche alla valutazione delle prove senza dimostrare un vizio di legge rischiano l'inammissibilità
  • La motivazione del giudice territoriale è sufficiente se risponde in modo congruo e motivato alle censure; la cassazione interviene solo per carenza totale o apparente della motivazione
  • Acquisti effettuati nei due anni antecedenti la proposta di confisca attivano la presunzione di intestazione fittizia (art. 26 d.lgs. 159/2011), specie se l'intestatario non dimostra autonome risorse
  • Trasferimenti di denaro dal conto del soggetto pericoloso a conti intestati a familiari, sproporzione tra entrate dichiarate e spese sostenute e mancanza di documentazione sulle presunte fonti lecite (prestiti, risarcimenti, polizze) rafforzano l'ipotesi di disponibilità indiretta e giustificano la confisca
  • La semplice allegazione di un prestito o di un risarcimento deve essere provata con documenti concreti; dichiarazioni contraddittorie o movimenti bancari incompatibili ne riducono la credibilità
  • La cessazione della detenzione, una assoluzione per specifici reati o la revoca di una misura di sicurezza non annullano automaticamente la valutazione sulla pericolosità sociale se il giudice territoriale ritiene persista il vincolo criminale o l'attualità del pericolo
  • Le somme percepite per polizze vita o sinistri possono essere considerate parte delle fonti reddituali utilizzate per acquisti se originate durante il periodo di pericolosità e non sussistono prove alternative di provenienza lecita

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