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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dal Rettore, prof. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, volta ad ottenere il trasferimento straordinario per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte ad ordinare all'Università degli Studi di Pisa di ammettere il ricorrente, con riserva ed in sovrannumero, alla frequenza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ovvero riesaminare l'istanza di trasferimento in deroga ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la delicata situazione di vita del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento straordinario per gravi motivi verso il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota rettorale con cui l'Università di Pisa ha respinto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, volta a ottenere il trasferimento straordinario, anche in soprannumero, per gravi motivi. Ha chiesto la sospensione del diniego e l'ammissione cautelare, con riserva e in sovrannumero, presso l'Università di Pisa, ovvero il riesame dell'istanza, previa valutazione della propria situazione personale e dell'eventuale sussistenza di gravi motivi legittimanti il trasferimento. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale e un possibile rinvio pregiudiziale alla CGUE con riguardo alla disciplina legislativa e regolamentare che non prevederebbe, neppure in via residuale o derogatoria, trasferimenti straordinari e soprannumerari per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto preferibile l'interpretazione che conserva la perdurante vigenza dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 anche per i trasferimenti straordinari nell'ambito della Medicina. Tuttavia, ha rilevato che tale disposizione presuppone preliminarmente l'acquisizione del congedo da parte dell'università di appartenenza. Nel caso concreto si era pronunciata soltanto l'Università di destinazione, mentre mancava la previa pronuncia dell'Università di provenienza. Il giudice ha quindi escluso di poter disporre l'ammissione cautelare presso l'Università di Pisa, né di poter decidere su un'attività amministrativa non ancora esercitata dall'università di partenza. Ha respinto l'istanza incidentale di sospensione e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 1269/1938

    La disposizione è stata ritenuta, in sede cautelare, tuttora vigente e applicabile anche ai trasferimenti straordinari di studenti nell'ambito della facoltà di medicina; il suo esercizio presuppone però l'acquisizione preliminare del congedo dall'università di appartenenza.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

  • artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. 264/1999

    Sono stati indicati dal ricorrente quali disposizioni della cui legittimità costituzionale è stata prospettata la questione, senza che il TAR l'abbia esaminata in questa fase.

  • Allegato 3, punti 9-12, D.M. 472/2024

    È stato indicato dal ricorrente quale atto regolamentare asseritamente lesivo, senza esame conclusivo da parte del TAR.

  • Allegato 1, punti 14-19, D.M. 454/2025

    È stato indicato dal ricorrente quale atto regolamentare asseritamente lesivo, senza esame conclusivo da parte del TAR.

  • art. 267 TFUE

    È stato richiamato dal ricorrente quale possibile fondamento di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, non disposto dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare può essere preferita un'interpretazione conservativa che mantenga vigente una disciplina risalente sui trasferimenti straordinari degli studenti, ove il testo normativo non risulti incompatibile con la disciplina successiva.
  • Il trasferimento straordinario ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 presuppone preliminarmente che lo studente acquisisca il congedo dall'università di appartenenza.
  • L'università di destinazione non può essere obbligata ad ammettere cautelarmente lo studente, né il giudice può sostituirsi all'amministrazione di provenienza, quando quest'ultima non abbia ancora esercitato il proprio potere in ordine al congedo necessario per il trasferimento.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su un'attività amministrativa non ancora esercitata dall'amministrazione competente; l'interessato deve prima attivare gli strumenti o le azioni idonei a sollecitarne l'esercizio.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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