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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21497/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari per furto in abitazione colto in flagranza. Aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura cautelare, sostenendo cessate o affievolite le esigenze cautelari per via dello stato di incensuratezza, dell'avvenuto risarcimento del danno, dell'ammissione/confessione degli addebiti e del rispetto delle prescrizioni. Il GIP rigettò l'istanza e il Tribunale, in appello, confermò il provvedimento. In cassazione il ricorrente denunciava omessa motivazione, violazione di legge, illogicità e travisamento della prova, contestando che il giudice non avesse valorizzato il risarcimento e la confessione e avesse invece richiamato un altro fatto per il quale l'indagato è a piede libero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e mera ripetizione di censure già valutate dal giudice di merito senza indicare la correlazione tra i motivi di impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del pericolo di reiterazione, l'intervenuto risarcimento del danno e ha valutato la confessione dell'indagato alla luce di un quadro indiziario particolarmente pregnante derivante dall'arresto in flagranza, dalle modalità professionali del fatto e dall'esistenza di un ulteriore procedimento per fatti analoghi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte applica il principio per cui il motivo di ricorso deve essere specifico e collegato alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità (anche per assenza di confronto con le argomentazioni del giudice) comporta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La semplice ripetizione di censure già affrontate dal giudice di merito, senza indicare chiaramente in che cosa la decisione sia errata e senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice, rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Il risarcimento del danno non è automaticamente idoneo a far venire meno il pericolo di reiterazione del reato; va valutato rispetto al concreto pericolo di recidiva e al quadro indiziario complessivo.
  • La confessione dell'imputato può essere irrilevante se inserita in un contesto probatorio particolarmente pregnante (es. arresto in flagranza, modalità professionali del fatto); non sempre attenua le esigenze cautelari.
  • L'esistenza di procedimenti pendenti per fatti analoghi è elemento che può giustificare la permanenza di misure cautelari in capo all'indagato, anche se per altri fatti è a piede libero.
  • In fase cautelare è fondamentale dimostrare specificamente come gli elementi nuovi (risarcimento, confessione, comportamento) incidano sulle esigenze cautelari (incolumità pubblica, inquinamento probatorio, pericolo di fuga o di reiterazione).

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