Sentenza del 27/02/2015 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Versamenti e prelevamenti bancari -Presunzione di ricavi - Ammissibilità - Condizioni - Presunzione - Superamento per prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva svolto indagini bancarie a seguito di un PVC dell'INPS e aveva considerato ricavi non dichiarati tutti i versamenti e prelevamenti non immediatamente giustificati sui conti della società, per complessivi 611.998 euro. La società sosteneva che una parte delle movimentazioni era già coerente con la contabilità aziendale, mentre la restante parte derivava da operazioni fraudolente compiute dall'amministratore, mediante emissione e sconto bancario di fatture false per ottenere liquidità destinata a esigenze personali o aziendali, senza effettiva realizzazione di ricavi. Il socio contestava inoltre l'automatica imputazione pro quota degli utili presunti, sostenendo di essere estraneo alla gestione e di non aver percepito alcun reddito occulto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli riuniti e dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e del socio. Ha ritenuto superata la presunzione bancaria perché la documentazione dimostrava, per alcune operazioni, la corrispondenza con le scritture contabili e, per le altre, l'estraneità alla gestione reddituale della società e la riconducibilità a condotte fraudolente dell'amministratore. È stata inoltre esclusa l'automatica imputazione al socio degli utili presunti, in assenza di prova del suo coinvolgimento nella gestione o della distribuzione degli utili. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973
Tutti i versamenti e prelevamenti annotati nei conti bancari sono posti come ricavi conseguiti nell'attività d'impresa, salvo prova contraria del contribuente.
La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata mediante prova documentale specifica, riferita alle singole operazioni, che dimostri la loro rilevanza già contabilizzata oppure la loro estraneità alla produzione del reddito.
Art. 85 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall'Ufficio quale base normativa per qualificare le movimentazioni bancarie non giustificate come ricavi d'impresa.
Art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in relazione alla determinazione del reddito imponibile d'impresa e alla rilevanza fiscale delle operazioni contestate.
Art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio per le indagini finanziarie ai fini IVA; la decisione ha escluso la rilevanza imponibile delle operazioni estranee alla gestione effettiva della società.
Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
La Commissione ha ritenuto non applicabile la norma sulle fatture emesse per operazioni inesistenti, poiché le fatture fittizie non risultavano funzionali a procurare al destinatario un indebito credito IVA e non erano riconducibili a effettive operazioni della società.
Massime di principio
- La presunzione bancaria sui versamenti e prelevamenti non è insuperabile: il contribuente deve fornire una prova analitica, documentale e riferita alle singole movimentazioni.
- Le operazioni già registrate in contabilità non possono essere nuovamente tassate come ricavi occulti, purché la corrispondenza tra movimento bancario e scritture contabili sia dimostrata.
- Movimentazioni fraudolente realizzate da un amministratore senza effettiva partecipazione della società alla produzione del reddito possono essere escluse dalla base imponibile se la loro estraneità è adeguatamente provata.
- L'Amministrazione finanziaria deve esaminare concretamente la natura di ciascun movimento e non può qualificare automaticamente l'intero importo dei versamenti e prelevamenti come ricavi non dichiarati.
- Nelle società a ristretta base sociale, la distribuzione presunta degli utili ai soci non opera in modo automatico: occorrono elementi che dimostrino, almeno sul piano presuntivo, la partecipazione del socio alla gestione o l'effettiva percezione degli utili.
- La mera qualità di socio, anche con una partecipazione rilevante, non basta a imputare il reddito occulto quando risultino provate l'estraneità del socio alla gestione e l'assenza di elementi di complicità con l'amministratore.
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