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Sentenza

Sentenza del 27/06/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Compendio unico - Agevolazioni fiscali - Art.7 D.Lgs. 99/04 - Necessità sussistenza vincolo pertinenzialità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva acquistato terreni agricoli e fabbricati impegnandosi a costituire un compendio unico ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 99/2004, chiedendo l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. L'Agenzia delle Entrate aveva negato le agevolazioni sui fabbricati, ritenendo mancanti i requisiti di ruralità e di pertinenzialità. La controversia riguardava, in particolare, fabbricati classificati nelle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 e due stalle accatastate in D/1. La Commissione ha stabilito che l'agevolazione si applica ai fabbricati solo se costituiscono pertinenze dei terreni agricoli, richiedendo sia un rapporto oggettivo di funzionalità sia la destinazione durevole del fabbricato al servizio del terreno. È inoltre necessario che i fabbricati siano destinati all'esercizio dell'agricoltura e possiedano i requisiti di ruralità. Per gli immobili F/2, F/3 e F/4, essendo collabenti o in corso di costruzione, non era possibile accertare né la destinazione durevole né la futura ruralità. Per le stalle D/1, invece, la funzione agricola e il vincolo pertinenziale risultavano sufficienti, anche senza la formale variazione catastale in D/10.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto solo parzialmente. Sono state confermate la revoca delle agevolazioni per i fabbricati classificati F/2, F/3 e F/4, con riduzione del 20% del loro valore imponibile in ragione dello stato di degrado e dei costi di ristrutturazione. È stata invece confermata l'agevolazione per le due stalle accatastate in D/1, poiché considerate pertinenze rurali dei terreni agricoli. Le sanzioni devono essere rideterminate. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 7 D.Lgs. 99/2004

    Le agevolazioni fiscali ... in favore della costituzione del compendio unico ... spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati.

    L'agevolazione non riguarda automaticamente tutti i fabbricati situati sui terreni del compendio, ma solo quelli qualificabili come pertinenze dei terreni agricoli e destinati all'esercizio dell'agricoltura.

  • Art. 817 c.c.

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La pertinenzialità richiede un requisito oggettivo, costituito dal rapporto funzionale tra bene accessorio e bene principale, e un requisito soggettivo, consistente nella volontà del proprietario di destinare durevolmente il bene accessorio al servizio del bene principale.

  • Art. 9 D.L. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994

    Sono riconosciuti rurali ... i fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola ... destinati all'allevamento e al ricovero degli animali.

    I fabbricati pertinenziali devono possedere i requisiti di ruralità. Per le stalle destinate all'allevamento e al ricovero degli animali, la ruralità può risultare dalla destinazione concreta e non richiede necessariamente l'avvenuta attribuzione catastale della categoria D/10.

  • Legge delega 38/2003

    La finalità di modernizzazione e sviluppo dell'agricoltura orienta l'interpretazione delle agevolazioni, che devono riguardare beni effettivamente destinati all'esercizio dell'attività agricola.

  • Art. 5-bis, commi 1 e 2, L. 97/1994

    La norma, richiamata dall'art. 7 del D.Lgs. 99/2004, disciplina il regime agevolato collegato alla costituzione del compendio unico e al relativo vincolo di indivisibilità.

Massime di principio

  • La semplice inclusione di un fabbricato nell'atto di costituzione del compendio unico non è sufficiente per ottenere l'agevolazione: occorre dimostrare che il fabbricato sia una pertinenza dei terreni agricoli.
  • La pertinenzialità deve essere verificata sia in concreto, sotto il profilo della funzione agricola svolta dal fabbricato, sia sotto il profilo della destinazione durevole voluta dal proprietario.
  • I fabbricati collabenti, in corso di costruzione o privi di una destinazione catastale definitiva possono essere esclusi dall'agevolazione quando non sia possibile accertare la loro attuale o futura funzione agricola.
  • La classificazione catastale non è sempre decisiva: per fabbricati strumentali come le stalle, la mancata attribuzione della categoria D/10 può costituire un'omissione meramente formale se la destinazione agricola e i requisiti di ruralità risultano provati.
  • Per beneficiare dell'agevolazione è opportuno documentare già al momento del trasferimento la funzione agricola dei fabbricati, il loro collegamento durevole con i terreni e il possesso dei requisiti di ruralità.
  • In caso di revoca parziale dell'agevolazione, la base imponibile deve essere determinata considerando lo stato effettivo dei fabbricati al momento dell'acquisto, inclusi eventuali costi di recupero o ristrutturazione.

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