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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12289/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Venezia non convalidò l'arresto sostenendo che l'indagato aveva già restituito il cellulare al personale del negozio al momento dell'intervento della Polizia e che sul cellulare non vi erano tracce del furto; si concluse quindi per la mancata sussistenza degli estremi della quasi-flagranza, tenendo conto anche dell'incensuratezza e del comportamento collaborativo dell'indagato. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza deducendo inosservanza ed errata applicazione delle norme sugli arresti in flagranza (art. 382 c.p.p. e art. 624 c.p.), sostenendo che era intervenuta una immediata riconsegna bloccata dopo un inseguimento operato dal personale del negozio che non aveva mai perso di vista l'indagato e che lo aveva trattenuto fino all'arrivo della Polizia; inoltre ha richiamato elementi relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'indagato (precedente specifico recente e controllo venti giorni prima per arnesi da scasso) ai sensi dell'art. 381, comma 4, c.p.p.

La decisione

Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: è stato riconosciuto l'interesse del Pubblico Ministero a impugnare la mancata convalida. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse tenuto conto del consolidato indirizzo delle Sezioni Unite sulla natura eccezionale della flagranza e sull'importanza della continuità temporale e materiale tra il reato e l'intervento. Nel caso concreto la condotta di inseguimento immediato e il successivo blocco dell'autore operati dal personale del negozio, osservati direttamente dalla polizia nella fase finale, garantivano il collegamento tra reato e autore e integravano la c.d. quasi-flagranza, benché l'oggetto sottratto fosse stato restituito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. È stato quindi ritenuto che l'arresto rientrasse nelle ipotesi previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 382 c.p.p. e che la decisione del Tribunale fosse viziata. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di furto; nel caso ha costituito il titolo di reato contestato all'indagato.

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Regola l'arresto in flagranza e la c.d. quasi-flagranza; la Corte interpreta che l'inseguimento immediato da parte della persona offesa o di terzi, osservato anche dalla polizia, assicura il nesso tra reato e autore e legittima l'arresto anche se la polizia non ha direttamente percepito l'intera condotta del furto.

  • art. 381, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la valutazione della gravità del fatto e della pericolosità dell'indagato; richiamato dal P.M. per contestare la valutazione del Tribunale sulla non pericolosità e sulla possibilità di non convalidare l'arresto.

  • art. 13, comma 2 Cost.

    Richiama i limiti costituzionali alla privazione della libertà personale; la Corte richiama il principio per giustificare i poteri di arresto della polizia giudiziaria solo in presenza di adeguati elementi di collegamento tra reato e autore.

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    Permette l'annullamento senza rinvio di provvedimenti definitivamente esauriti; applicato dalla Corte per annullare l'ordinanza impugnata in quanto finalizzata alla verifica della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria in una fase ormai esaurita.

Massime di principio

  • La 'quasi-flagranza' sussiste quando sussiste una continuità temporale e materiale tra il reato e l'intervento (es. inseguimento immediato) anche se la polizia non ha direttamente assistito alla sottrazione.
  • L'inseguimento e il fermo immediato operati dalla persona offesa o da terzi, se osservati o percepiti dalla polizia nella loro fase finale, possono legittimare l'arresto perché assicurano il collegamento tra il reato e il sospettato.
  • La restituzione dell'oggetto sottratto prima dell'arrivo della polizia non esclude automaticamente la legittimità dell'arresto in quasi-flagranza se non è venuta meno la continuità dell'accertamento e delle tracce collegate all'autore.
  • La valutazione sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'indagato (art. 381 c.p.p.) può integrare la motivazione per la convalida o meno, ma non annulla i requisiti della quasi-flagranza se la continuità probatoria è preservata.
  • Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare le ordinanze di mancata convalida: è sempre possibile richiedere la verifica giudiziaria sulla legittimità dell'arresto o del fermo.
  • Il giudice deve conformarsi alla giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione concreta della 'sorpresa' e della contiguità temporale tra fatto e intervento, evitando astratte considerazioni basate solo sull'assenza dell'oggetto sottratto.

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