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Ordinanza

Ordinanza n. 2178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, 21 novembre 2025, n. 20846, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, 21 novembre 2025, n. 20846, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e ha proposto domanda incidentale di sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguarda una richiesta restitutoria di rilevante ammontare avanzata dal GSE, ma non sono specificati né l'atto amministrativo originario né i singoli motivi d'appello. L'appellante ha dedotto questioni ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito e ha rappresentato il rischio di un pregiudizio grave connesso all'esecuzione della richiesta restitutoria, anche in rapporto alle proprie risorse patrimoniali disponibili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere direttamente la sentenza impugnata né anticipare una decisione sul merito. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris, poiché le questioni prospettate dall'appello richiedono approfondimento nella sede propria del merito, e un periculum in mora, considerato il rilevante ammontare della richiesta restitutoria e la situazione patrimoniale della società appellante. Ha quindi ritenuto adeguata tutela cautelare la sollecita definizione del giudizio, fissando l'udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto l'istanza è stata accolta esclusivamente a tale fine, con fissazione dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando l'appello cautelare presenta questioni meritevoli di approfondimento nella sede di merito e sussiste un rischio concreto derivante dall'esecuzione della decisione impugnata, il giudice può accordare tutela cautelare senza sospendere direttamente l'atto o la sentenza, disponendo la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Nel valutare il periculum in mora con riguardo a una richiesta restitutoria di rilevante importo, il giudice può considerare anche le risorse patrimoniali concretamente disponibili in capo al soggetto obbligato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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