Cassazione Civile, Ordinanza n. 34863/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo all'esecuzione di lavori edili. La società sosteneva che tra le parti fosse già stato raggiunto un accordo avanzato o comunque un contratto di appalto, anche in forma verbale, e che il recesso dei committenti fosse ingiustificato; chiedeva quindi il risarcimento del danno, quantificato come utile che avrebbe tratto dall'esecuzione integrale dell'opera, o comunque come interesse negativo da trattative interrotte. La Corte d'appello aveva invece escluso che il contratto di appalto fosse stato concluso e aveva ritenuto non provata l'esistenza di un danno precontrattuale, respingendo la domanda della società. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 1337, 2697, 1226 e 2056 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero ignorato elementi documentali e fattuali indicativi di un accordo già perfezionato e di un danno risarcibile; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1350, 1655, 1657, 1671, 2697, 2733, 1226 e 2056 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sulla possibilità di concludere verbalmente l'appalto anche senza definizione puntuale del corrispettivo, nonché sulla qualificazione come "contratto" di una scrittura prodotta dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha considerato plausibile e adeguatamente motivata la conclusione della Corte d'appello secondo cui non risultava concluso un contratto di appalto tra le parti e non vi erano elementi sufficienti per integrare un danno precontrattuale nelle voci di danno emergente e lucro cessante. Il ricorso incidentale condizionato dei resistenti è stato assorbito. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 380 bis c.p.c.
È il rito camerale non partecipato nel quale è stata trattata la causa e depositate le memorie.
art. 1337 c.c.
Richiamato come base della dedotta responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sull'esistenza del contratto e del danno.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, invocata dalla ricorrente.
art. 2056 c.c.
Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.
art. 1350 c.c.
Richiamato per contestare la tesi della necessità della forma scritta del contratto di appalto.
art. 1655 c.c.
Richiamato per la nozione di appalto.
art. 1657 c.c.
Richiamato sulla determinazione del corrispettivo nell'appalto.
art. 1671 c.c.
Richiamato in tema di recesso del committente dal contratto di appalto.
art. 2733 c.c.
Richiamato nel contesto dell'apprezzamento delle dichiarazioni della controparte.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Sez. 2 n. 21127 dell'8 agosto 2019
Richiamata per ribadire che interpretazione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
Sez. 1 n. 19011 del 31 luglio 2017
Richiamata per affermare che il giudice di merito può fondare la decisione su alcune prove senza dover confutare ogni singola deduzione incompatibile.
Sez. 1 n. 16056 del 2 agosto 2016
Richiamata con il medesimo principio sulla selezione delle risultanze probatorie.
Sez. U n. 24148 del 25 ottobre 2013
Richiamata per affermare che il ricorso per cassazione non può diventare una nuova istanza di revisione del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- L'interpretazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il giudizio sulla loro attendibilità sono riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo elemento incompatibile con la decisione adottata, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
- La deduzione di responsabilità precontrattuale o di danno da mancata conclusione del contratto richiede la prova degli specifici presupposti del pregiudizio; in mancanza di elementi sufficienti, la domanda risarcitoria può essere respinta.
- In tema di appalto, la mera prospettazione di un accordo avanzato o di una scrittura qualificata come contratto non basta, se il giudice di merito esclude in fatto che il contratto sia stato perfezionato.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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