Cassazione Civile, Ordinanza n. 00111/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione maggiori redditi determinati in via induttiva e richiedendo Irap, Ires e Iva, oltre interessi e sanzioni. In primo grado l'avviso era stato annullato per asserita nullità della sottoscrizione, ritenuta proveniente da funzionario privo di potere. In appello la decisione era stata ribaltata, valorizzando ordini di servizio che avrebbero legittimato la firma del capo ufficio controlli e ritenendo inoltre corretto l'accertamento induttivo puro, fondato su omessa tenuta delle scritture contabili e omessa dichiarazione dei redditi, con utilizzo dei ricavi desunti dal bilancio abbreviato depositato dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'ordine di servizio prodotto dall'Ufficio non provasse la delega alla firma in capo al sottoscrittore, poiché il suo nominativo non compariva tra quelli indicati nella tabella allegata; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, lamentando che la sentenza non avesse considerato l'organigramma aggiornato dell'ufficio e non avesse spiegato le ragioni della delega a un impiegato della carriera direttiva, ritenendola in sostanza priva di specifiche esigenze e a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché volto a sollecitare un nuovo esame di circostanze fattuali già valutate dal giudice di merito e comunque non idonee a scalfire la motivazione d'appello, fondata sull'esistenza di ordini di servizio con tabelle recanti qualifiche, tipologie di atti e limiti di firma. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la censura non individuava un vero fatto decisivo omesso e si risolveva in un difetto di motivazione non più deducibile se non nei limiti del "minimo costituzionale"; inoltre, nel merito, ha ribadito che la delega di firma non richiede necessariamente indicazione delle cause della delega, del termine di validità o del nominativo del delegato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo puro in presenza dei presupposti di legge, richiamati nel caso per omessa tenuta delle scritture e omessa dichiarazione
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973
disciplinano la sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ribadisce che la firma può essere validamente apposta dal funzionario delegato secondo le regole interne dell'ufficio
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
la delega di firma può avvenire nell'organizzazione interna dell'ufficio e non richiede, nel caso esaminato, l'indicazione delle cause della delega, del termine di validità o del nominativo del delegato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge; la censura è stata respinta perché non superava i limiti del controllo di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e non consente di denunciare la mera insufficienza della motivazione
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, con applicazione della disciplina sulle conseguenze economiche
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato perché la Corte ha deciso conformemente alla proposta di inammissibilità/infondatezza, con condanna della parte ricorrente a somme in favore della controparte e della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: può essere validamente conferita nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del merito o delle risultanze documentali già esaminate dal giudice di appello; il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura di atti e tabelle è inammissibile.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi deducibile solo nei limiti del 'minimo costituzionale': restano rilevanti soltanto la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La delega di firma per gli atti impositivi non richiede necessariamente l'indicazione delle ragioni organizzative che l'hanno determinata, né la fissazione espressa di un termine di validità, salvo diversa previsione normativa specifica.
- Quando l'Ufficio dimostri l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo puro e il contribuente non offra prova contraria idonea, la pretesa tributaria può essere confermata sulla base degli elementi presuntivi e documentali disponibili.
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