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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25832/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto interessato aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda e il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il difensore ha dedotto, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione di norme processuali e sostanziali in materia di patrocinio a spese dello Stato e di interpretazione della legge: artt. 76, comma 4-bis, e 99 d.P.R. n. 115 del 2002; art. 111, comma 6, Cost.; artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; art. 41-bis O.P.; art. 12 preleggi. La doglianza sosteneva che il tribunale avesse illegittimamente rigettato l'opposizione facendo uso di massime di esperienza per svalutare la documentazione prodotta, valorizzando in modo errato la sottoposizione al regime 41-bis, omettendo una corretta interpretazione della disciplina e trascurando provvedimenti con cui altri giudici avevano ammesso il richiedente al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e genericamente formulato, privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Nel merito ha ribadito che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito per i soggetti già condannati per gravi reati ha natura relativa; per vincerla il richiedente deve allegare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la reale non abbienza, non essendo sufficiente una semplice autocertificazione o certificazione reddituale. In mancanza di tali elementi, il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori accertamenti. Ha inoltre ritenuto corretto che il tribunale avesse valorizzato, come elementi contrari alla non abbienza, la mancata intestazione di beni e i lunghi periodi di detenzione, nonché il ruolo apicale del richiedente nel sodalizio criminale. Infine ha escluso che i precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio emessi da altre autorità giudiziarie abbiano efficacia vincolante, riaffermando l'autonomia dell'accertamento giudiziale sul reddito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    è stata la norma invocata nel ricorso per denunciare l'inosservanza di norme processuali; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico e non confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede una presunzione relativa di superamento del reddito per soggetti già condannati per gravissimi reati, superabile con prova contraria adeguata e con concreta allegazione dello stato di non abbienza

  • art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002

    contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge; il vizio comprende la totale carenza di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro di legittimità della motivazione

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di motivazione dei provvedimenti

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma sulle nullità per lesione del diritto di difesa

  • art. 41-bis O.P.

    la Corte esclude che la mera sottoposizione al regime detentivo speciale determini automaticamente una presunzione di illecita accumulazione di sostanze; ha rilievo solo nel quadro complessivo degli elementi fattuali valorizzati dal giudice

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla difesa quale criterio interpretativo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'illegittimità dell'ordinanza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato incidentalmente quale norma rispetto alla quale l'accertamento del reddito imponibile va compiuto dal giudice penale in autonomia

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al diniego è ammesso solo per violazione di legge; è quindi inammissibile il motivo che si risolva in una critica meramente fattuale o in un generico dissenso sulla valutazione delle prove.
  • La presunzione di superamento del reddito prevista per determinati soggetti già condannati ha natura relativa e può essere vinta solo mediante l'allegazione di concreti e specifici elementi di fatto idonei a dimostrare la reale condizione di non abbienza.
  • La semplice autocertificazione o la mera certificazione reddituale, se non accompagnate da elementi fattuali ulteriori, non bastano a dimostrare lo stato di non abbienza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
  • In mancanza di una credibile allegazione contraria, il giudice non ha l'obbligo di svolgere ulteriori accertamenti sul reddito o sulla condizione economica del richiedente.
  • Elementi quali la mancata intestazione di beni o lunghi periodi di detenzione possono essere valutati dal giudice, ma non assumono automaticamente valore dirimente se non si inseriscono nella valutazione complessiva della situazione economica e personale del richiedente.
  • I provvedimenti di ammissione al beneficio adottati in altri procedimenti o da altre autorità giudiziarie non vincolano il giudice procedente, che deve compiere un autonomo accertamento sulla sussistenza dei presupposti del patrocinio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese del procedimento e può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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