Cassazione Penale, Sentenza n. 25832/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto interessato aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda e il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il difensore ha dedotto, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione di norme processuali e sostanziali in materia di patrocinio a spese dello Stato e di interpretazione della legge: artt. 76, comma 4-bis, e 99 d.P.R. n. 115 del 2002; art. 111, comma 6, Cost.; artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; art. 41-bis O.P.; art. 12 preleggi. La doglianza sosteneva che il tribunale avesse illegittimamente rigettato l'opposizione facendo uso di massime di esperienza per svalutare la documentazione prodotta, valorizzando in modo errato la sottoposizione al regime 41-bis, omettendo una corretta interpretazione della disciplina e trascurando provvedimenti con cui altri giudici avevano ammesso il richiedente al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e genericamente formulato, privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Nel merito ha ribadito che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito per i soggetti già condannati per gravi reati ha natura relativa; per vincerla il richiedente deve allegare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la reale non abbienza, non essendo sufficiente una semplice autocertificazione o certificazione reddituale. In mancanza di tali elementi, il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori accertamenti. Ha inoltre ritenuto corretto che il tribunale avesse valorizzato, come elementi contrari alla non abbienza, la mancata intestazione di beni e i lunghi periodi di detenzione, nonché il ruolo apicale del richiedente nel sodalizio criminale. Infine ha escluso che i precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio emessi da altre autorità giudiziarie abbiano efficacia vincolante, riaffermando l'autonomia dell'accertamento giudiziale sul reddito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
è stata la norma invocata nel ricorso per denunciare l'inosservanza di norme processuali; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico e non confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede una presunzione relativa di superamento del reddito per soggetti già condannati per gravissimi reati, superabile con prova contraria adeguata e con concreta allegazione dello stato di non abbienza
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002
contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge; il vizio comprende la totale carenza di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dalla difesa come parametro di legittimità della motivazione
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di motivazione dei provvedimenti
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma sulle nullità per lesione del diritto di difesa
art. 41-bis O.P.
la Corte esclude che la mera sottoposizione al regime detentivo speciale determini automaticamente una presunzione di illecita accumulazione di sostanze; ha rilievo solo nel quadro complessivo degli elementi fattuali valorizzati dal giudice
art. 12 preleggi
richiamato dalla difesa quale criterio interpretativo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'illegittimità dell'ordinanza
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato incidentalmente quale norma rispetto alla quale l'accertamento del reddito imponibile va compiuto dal giudice penale in autonomia
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al diniego è ammesso solo per violazione di legge; è quindi inammissibile il motivo che si risolva in una critica meramente fattuale o in un generico dissenso sulla valutazione delle prove.
- La presunzione di superamento del reddito prevista per determinati soggetti già condannati ha natura relativa e può essere vinta solo mediante l'allegazione di concreti e specifici elementi di fatto idonei a dimostrare la reale condizione di non abbienza.
- La semplice autocertificazione o la mera certificazione reddituale, se non accompagnate da elementi fattuali ulteriori, non bastano a dimostrare lo stato di non abbienza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- In mancanza di una credibile allegazione contraria, il giudice non ha l'obbligo di svolgere ulteriori accertamenti sul reddito o sulla condizione economica del richiedente.
- Elementi quali la mancata intestazione di beni o lunghi periodi di detenzione possono essere valutati dal giudice, ma non assumono automaticamente valore dirimente se non si inseriscono nella valutazione complessiva della situazione economica e personale del richiedente.
- I provvedimenti di ammissione al beneficio adottati in altri procedimenti o da altre autorità giudiziarie non vincolano il giudice procedente, che deve compiere un autonomo accertamento sulla sussistenza dei presupposti del patrocinio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese del procedimento e può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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