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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20478/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto legittima l'edificazione contestata e aveva condannato i ricorrenti alle spese. Il ricorso per cassazione articolato in cinque motivi denuncia, in particolare: 1) violazioni e falsa applicazione di norme sul merito edilizio (art. 9, comma secondo, del d.m. n. 1444/1968) per come la Corte ha valutato le distanze tra edifici, la frontalità e lo sfasamento di 72 cm tra le facciate; 2) omissione di applicare il principio di prevenzione in caso di costruzione in aderenza; 3) vizi istruttori per non aver disposto accertamenti supplementari o consulenza tecnica d'ufficio nonostante contrasto fra consulenti di parte; 4) profilo processuale centrale relativo alla violazione dell'art. 352 c.p.c. per mancata fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e mancata concessione dei termini per le note conclusive dopo la rimessione in istruttoria; 5) censura sulla regolamentazione delle spese e mancata compensazione ai sensi di Corte costituzionale n. 77/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo (violazione dell'art. 352 c.p.c.), ritenendo che dopo la rimessione sul ruolo per acquisire chiarimenti sullo stato dei luoghi la Corte d'appello non ha osservato l'obbligo di invitare le parti a precisare le conclusioni e di concedere i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c. Per l'accoglimento di tale motivo la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La Corte d'appello dovrà procedere alla decisione previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche, riesaminando i motivi assorbiti e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa la questione di merito sulle distanze tra edifici, sulla frontalità o sulla necessità di demolizione: tali questioni dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 352 c.p.c.

    Imposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nella fase decisoria; la rimessione della causa sul ruolo obbliga il giudice a rispettare le prescrizioni dell'art. 352 e dei termini dell'art. 190 c.p.c.; la mancata concessione dei termini produce la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa

  • art. 190 c.p.c.

    Fissa i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; tali termini devono essere concessi quando la causa è riportata nella fase decisoria

  • art. 9, comma 2, d.m. n. 1444/1968

    Regola le distanze tra fabbricati e si applica solo se sussiste una situazione di effettiva e attuale frontalità tra le facciate pertinenti; occorre valutare concretamente la frontalità e lo sfasamento fra le facciate prima di ritenere operativa la norma

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Impegna il giudice del rinvio ad uniformarsi ai principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento e, se necessario, a disporre ulteriori accertamenti di fatto per l'esatta applicazione del diritto

  • art. 61 c.p.c.

    Norma generale sulla valutazione della prova che impone motivazione adeguata; la Corte ha richiamato la necessità di idonea istruttoria e motivazione in presenza di contrasti tecnici

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Permette il gravame per cui si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione ai mezzi di prova e alle valutazioni tecniche; il ricorso denunciava che, di fronte al contrasto fra consulenti, la Corte non aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme sulla condanna alle spese processuali; la censura riguardava l'omessa compensazione delle spese nonostante la situazione processuale complessa e il richiamo alla Corte costituzionale n. 77/2018

  • art. 336 c.p.c.

    Previsione sulla restituzione delle somme versate in esecuzione di provvedimenti ritenuti illegittimi; la Corte d'appello aveva disposto la restituzione, ma la questione deve essere riesaminata nel giudizio di rinvio

  • Cass. sez. civ. sent. 24471/2019

    Precedente che afferma la necessità di verificare l'attuale situazione di frontalità tra due facciate prima di applicare l'art. 9 d.m. 1444/1968 e che indica criteri di misurazione della distanza (lineare e non radiale) e l'attenzione al problema dell'edificazione in aderenza

  • Corte costituzionale, sent. n. 77/2018

    Richiamata in relazione alla regolazione della compensazione delle spese processuali; incide sulle valutazioni di equità nella pronuncia sulle spese

Massime di principio

  • Se una Corte di merito rimette la causa sul ruolo per acquisire chiarimenti e il processo torna nella fase decisoria il giudice è obbligato a consentire lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c.; la mancata concessione determina la nullità della sentenza
  • In controversie edilizie relative a distanze tra fabbricati l'applicabilità dell'art. 9 d.m. 1444/1968 presuppone una verifica concreta dell'attuale frontalità tra le facciate interessate; non è sufficiente una mera presunzione di frontalità
  • Quando dalla consulenza tecnica di parte emergono contrasti decisivi sulla realtà dei fatti (es. frontalità, sfasamento metri/centimetri), il giudice dovrebbe valutare di nominare un consulente tecnico d'ufficio o disporre ulteriori accertamenti istruttori per consentire una motivazione adeguata
  • La regola di misurazione delle distanze va applicata secondo i criteri chiariti dai precedenti di legittimità (es. Cass. 24471/2019), ponendo attenzione al metodo di rilevazione (misurazione lineare vs radiale) e all'effettiva configurazione delle pareti finestrate
  • Sulle spese processuali, se la decisione di merito viene cassata per vizi processuali e la causa rinviata, la nuova valutazione delle spese (compensazione o condanna) compete al giudice di rinvio che terrà conto anche degli esiti del giudizio di legittimità

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