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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20301/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'esistenza di un patto fiduciario mediante il quale l'immobile di Cortina d'Ampezzo, pur intestato al Tellenio, era di proprieta' effettiva della Biavati, sostenendo di aver finanziato l'acquisto con una donazione e di possedere una scrittura privata confermativa poi asportata dal convenuto. In subordine chiedeva la restituzione delle somme spese. Il convenuto si costituiva e chiedeva il risarcimento danni. I giudici di merito, alla luce delle prove documentali e testimoniali, hanno ritenuto non dimostrata l'esistenza del pactum fiduciae (neppure per presunzioni) e hanno osservato l'incongruenza di alcuni documenti notarili e testamentari che presuppongono la capacita' del Tellenio di disporre del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Biavati, confermando la decisione della Corte d'Appello. La Cassazione ha tuttavia precisato che, pur essendo corretto confermare la valutazione di merito sulla carenza probatoria (valutazione insindacabile in questa sede), non e' richiesto in assoluto che il patto fiduciario relativo a un immobile sia provato con forma scritta ad substantiam: si tratta di un negozio interno che puo' essere provato anche con altri mezzi. In ogni caso nel giudizio di merito non e' risultata raggiunta la prova, nemmeno per presunzioni, e le critiche di carattere probatorio e di motivazione sono state ritenute infondate. Sono state condannate la ricorrente alle spese di giudizio di cassazione e riconosciuti gli oneri contributivi previsti.

Norme richiamate

  • Codice Civile, artt. 1321, 1322, 1323, 1325, 1350, 1351

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla forma e alla disciplina dei contratti; la Corte di Cassazione ha comunque precisato che il patto fiduciario 'interno' relativo a beni immobili acquistati dal fiduciario per conto del fiduciante non richiede forma scritta ad substantiam e puo' essere provato anche con mezzi diversi dall'atto pubblico o scrittura privata

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    Norme sulla prova testimoniale e sulle presunzioni; la Corte ha richiamato che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza per le presunzioni e' riservata al giudice di merito e solo in casi macroscopici Cassazione puo' sindacare tale apprezzamento

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5

    Artt. invocati come motivi di cassazione (vizio di interpretazione/valutazione delle norme e motivazione apparente); la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze si risolvevano in censura di valutazioni di fatto insindacabili in Cassazione

  • Codice di Procedura Civile, art. 156 e art. 291

    Richiamati in tema di nullita' della notifica dell'impugnazione e della rinnovazione della notifica: la Corte ha affermato che la costituzione della parte intimata nel giudizio di cassazione puo' sanare la nullita' della notifica

  • Costituzione, art. 111

    Invocato dalla ricorrente in ragione di presunta violazione del diritto di giudice naturale e del giusto processo; la Corte ha rigettato la doglianza ritenendo la motivazione e l'iter logico del giudice di merito sufficienti

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale maggior contributo

Massime di principio

  • Il patto fiduciario interno (pactum fiduciae) che riguarda un immobile acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante non richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam: puo' essere provato con documenti, dichiarazioni e comportamenti delle parti, ma la prova deve essere convincente
  • La prova per presunzioni e' ammessa, ma perche' produca effetto deve rispettare i requisiti di precisione, gravita' e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c.; la valutazione di tali requisiti spetta al giudice di merito e Cassazione interviene solo in casi di macroscopico travisamento
  • Le valutazioni sulla credibilita' dei testimoni e sull'apprezzamento comparativo delle prove sono appannaggio del giudice di merito: in cassazione non e' possibile ottenere una rivalutazione dei fatti che equivale a una nuova decisione di merito
  • Se il giudice di merito afferma la decisione su piu' ragioni autonome, la censura di una sola di esse puo' risultare ininfluente; e' importante identificare e attaccare la ratio decidendi principale e decisiva
  • In caso di asserita sottrazione o smarrimento di documenti decisivi, la mancata denuncia o l'assenza di riferimenti coerenti e tempestivi nei verbali o atti precedenti indebolisce fortemente la prova dell'evento e la credibilita' della ricostruzione
  • Difetti formali nella notifica di atti processuali possono essere sanati dalla costituzione tempestiva della parte intimata; e' comunque preferibile rispettare le forme per evitare rischi procedurali

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