Sentenza n. 1520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il mancato accoglimento della domanda di prima rafferma biennale e gli atti conseguenti di esclusione dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente
Esito
La controversia
Il militare, VFP4 dell'Esercito, era stato escluso dalla prima rafferma biennale perché rinviato a giudizio per il reato di ricettazione, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 23 aprile 2015, che prevedeva il requisito di non risultare rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi. L'esclusione dalla rafferma aveva determinato anche il collocamento in congedo e la successiva esclusione dalla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, per mancanza del requisito del servizio in qualità di VFP4. Il TAR aveva accolto il ricorso valorizzando l'assoluzione definitiva del militare dal reato contestato e interpretando la disciplina in senso conforme alla presunzione di non colpevolezza. Il Ministero della Difesa ha appellato deducendo: violazione della disciplina regolamentare e del principio tempus regit actum; natura vincolata del potere esercitato e rilevanza del possesso del requisito alla data prevista; tardività dei motivi aggiunti contro la circolare di immissione; erroneità della ricostruzione del requisito di servizio effettivo per l'accesso alla procedura di immissione in servizio permanente. Nelle more, il Ministero ha dichiarato di rinunciare all'appello e ha comunicato di avere sciolto positivamente le riserve, ammettendo definitivamente il militare alla prima rafferma biennale, anche ai fini giuridici, per il periodo dal 30 dicembre 2020 al 29 dicembre 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto l'appello per intervenuta rinuncia, ritenendo che la nota ministeriale contenesse univoca manifestazione della volontà di rinunciare al giudizio e che la richiesta dell'appellato di dichiarare cessata la materia del contendere integrasse accettazione implicita della rinuncia. Ha inoltre rilevato che i medesimi fatti avrebbero comunque determinato l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha comunque ribadito, in via argomentativa, di condividere la conclusione del TAR: l'inizio di un procedimento penale non consente, di per sé, un giudizio definitivo sulla moralità o professionalità del candidato; l'automatica esclusione fondata sul mero rinvio a giudizio contrasta con la presunzione di non colpevolezza e il requisito ostativo deve essere interpretato come sottoposto alla condizione risolutiva della definitiva assoluzione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.m. 23 aprile 2015
non risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi
La previsione regolamentare, letta in conformità alla presunzione di non colpevolezza, non legittima l'esclusione automatica e definitiva fondata sul solo rinvio a giudizio; il requisito ostativo è sottoposto alla condizione risolutiva della definitiva assoluzione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta eliminazione dell'interesse alla decisione può determinare l'improcedibilità dell'appello per carenza di interesse; nel caso concreto il giudizio è stato tuttavia dichiarato estinto per rinuncia.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza impedisce di attribuire al mero carico pendente un valore automaticamente dirimente e ostativo rispetto alla moralità o professionalità del candidato.
art. 704, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è richiamata quale base normativa del requisito per la partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, riservata ai VFP4 in servizio o in rafferma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo d'appello deve essere dichiarato estinto quando l'appellante rinuncia al giudizio con una manifestazione univoca e l'appellato presta accettazione, anche implicitamente attraverso la richiesta di una pronuncia incompatibile con la prosecuzione del gravame.
- La sopravvenuta ammissione definitiva del militare alla rafferma, con riconoscimento degli effetti giuridici del periodo controverso, elimina l'interesse dell'amministrazione alla decisione dell'appello e può comunque determinare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il mero inizio di un procedimento penale o il rinvio a giudizio non consentono, di per sé, di formulare un giudizio definitivo sulla moralità o professionalità di un candidato al reclutamento militare, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza.
- La disposizione regolamentare che prevede, quale requisito ostativo alla rafferma, l'assenza di rinvio a giudizio per delitti non colposi deve essere interpretata in senso conforme all'art. 27 Cost.; l'esclusione automatica, senza riserve e con carattere definitivo, è illegittima quando il procedimento penale si conclude con l'assoluzione definitiva del militare, poiché tale assoluzione elimina retroattivamente la preclusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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