Sentenza n. 4853/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficace - del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici prot. nr. -OMISSIS- del 3 novembre 2022, recante l’esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi indetto con bando del 7 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022; - del giudizio di inidoneità del ricorrente posto a base della sua esclusione; - di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di inidoneità psicofisica fondato sulla presenza di un tatuaggio sulla gamba destra
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta e quella di efficienza fisica, veniva giudicato inidoneo agli accertamenti psicofisici perché presentava un tatuaggio sulla gamba destra, ritenuta area non consentita dall'art. 10, comma 7, del bando e dalle relative norme tecniche. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 635, comma 1-ter, d.lgs. 66/2010, sostenendo che la norma primaria imponesse una valutazione concreta della lesività del tatuaggio per il decoro dell'uniforme e la dignità del militare, non ravvisabile nel caso concreto. Con un secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 10, comma 7, del bando e il difetto di motivazione, assumendo che le caratteristiche e il contenuto del tatuaggio fossero compatibili con il decoro della divisa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. L'art. 635, comma 1-ter, d.lgs. 66/2010 rimette al bando l'individuazione delle fattispecie concrete nelle quali tatuaggi o alterazioni permanenti dell'aspetto fisico, in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità militare, costituiscono causa di esclusione. L'art. 10, comma 7, del bando ha legittimamente specificato tale previsione stabilendo l'inidoneità, tra l'altro, per i tatuaggi localizzati sulle gambe al di sotto della rotula e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso, nonché per quelli deturpanti o contrari al decoro per dimensioni, contenuto o natura. Secondo il giudice, l'amministrazione ha ragionevolmente individuato nella visibilità del tatuaggio in determinate parti anatomiche una causa di lesione del decoro dell'uniforme o della dignità militare, senza necessità di valutare il contenuto o il significato simbolico del tatuaggio quando la sua visibilità integra autonomamente la causa di inidoneità. È stata quindi ritenuta legittima l'esclusione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 635, comma 1-ter, d.lgs. 66/2010
I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.
La norma primaria attribuisce al bando di reclutamento il compito di individuare le fattispecie concrete nelle quali la presenza di tatuaggi determina l'esclusione.
art. 10, comma 7, del bando di concorso
Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo [...], sulle gambe [...], e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso, ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.
La disposizione specifica legittimamente il criterio legale, individuando nella presenza del tatuaggio in determinate aree visibili con le uniformi in uso una causa di inidoneità, indipendentemente dal contenuto del tatuaggio.
Massime di principio
- L'art. 635, comma 1-ter, d.lgs. 66/2010 rimette al bando di reclutamento l'individuazione delle fattispecie concrete in cui tatuaggi o alterazioni permanenti dell'aspetto fisico, in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità militare, comportano l'esclusione dal concorso.
- È legittima una clausola del bando per il reclutamento nelle Forze armate che consideri causa di inidoneità la presenza di tatuaggi visibili con una qualsiasi delle uniformi in uso, anche quando il tatuaggio non abbia contenuto deturpante, offensivo o simbolicamente negativo.
- Quando il bando stabilisce che la visibilità del tatuaggio in determinate parti del corpo integra autonomamente la lesione del decoro dell'uniforme o della dignità militare, l'amministrazione può limitarsi all'accertamento della localizzazione e visibilità del tatuaggio, senza doverne valutare il contenuto o il significato.
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