Sentenza del 19/01/2022 n. 1519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I resistenti avevano chiesto la restituzione dell'IVA indebitamente applicata da Veritas sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1, D.Lgs. 22/1997, art.49) e sulla Tariffa Integrata Ambientale (TIA2, D.Lgs. 152/2006, art.238). I giudici di merito avevano ritenuto entrambe le tariffe di natura tributaria e quindi non soggette a IVA. Veritas ha impugnato in Cassazione sostenendo che, in particolare per la TIA2, la tariffa ha natura privatistica e quindi è soggetta ad IVA, richiamando le modifiche normative e la giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8361 del 07/05/2020, ha accolto il motivo relativo alla TIA2: la TIA2 ha natura privatistica ed è soggetta ad IVA. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata nella parte che aveva riconosciuto ai resistenti il diritto alla ripetizione delle somme riscosse a titolo di IVA sulla TIA2; decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato la domanda di restituzione per la TIA2. Resta invece fermo il diritto dei resistenti alla ripetizione delle somme versate a titolo di IVA sulla TIA1, con interessi nella decorrenza come fissata dal giudice di appello (alla quale la ricorrente aveva rinunciato). Le spese processuali sono compensate fra le parti per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22/1997
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA1) è stata qualificata dalla giurisprudenza come tributaria e non assoggettabile ad IVA; la Corte ha lasciato ferma la pronuncia favorevole ai resistenti su questo punto.
D.Lgs. n. 152/2006
La disposizione che disciplina la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) è stata interpretata dalle Sezioni Unite (n. 8361/2020) mediante il D.L. n.78/2010, art.14, comma 33, come riferibile a una tariffa di natura privatistica e quindi soggetta ad IVA.
D.P.R. n. 633/1972
artt. 1, 3 e 4; Tabella A parte III (art. 127 sexdecies)
Gli artt. 1 e 3 definiscono le prestazioni imponibili ai fini IVA; la giurisprudenza ha valutato che la TIA2 rientra nella nozione di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA e non nelle esenzioni richiamate per tariffe/tributi.
D.L. 30/12/1997, n. 557
art. 4 (modifica parte terza Tabella A DPR 633/1972)
La modifica normativa del 1997 è stata evocata dalla ricorrente per dimostrare la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di smaltimento rifiuti; tuttavia la decisione finale è ancorata alle interpretazioni successive e alla statuizione delle Sezioni Unite.
D.L. n. 78/2010
La disposizione, così come interpretata dalle Sezioni Unite, ha contribuito a qualificare la TIA2 come non tributaria (privatistica) e quindi assoggettabile ad IVA.
Direttiva 2006/112/CE
La causa ha richiamato il principio comunitario che limita l'esenzione per i diritti e canoni percepiti dagli enti pubblici alle attività esercitate in quanto autorità pubbliche; questa esenzione non si estende in genere ai servizi affidati ad operatori privati in posizione autonoma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite
sentenze n. 5078 del 15/03/2016 e n. 8361 del 07/05/2020
La sentenza n. 5078/2016 ha confermato la natura tributaria della TIA1; la n. 8361/2020 ha stabilito che la TIA2 ha natura privatistica e pertanto è soggetta ad IVA, principio seguito dalla Cassazione nel presente procedimento.
Massime di principio
- Distinguere TIA1 e TIA2: la TIA1 (D.Lgs. 22/1997, art.49) è stata qualificata come tributo non soggetto ad IVA; la TIA2 (D.Lgs. 152/2006, art.238), come interpretata dal D.L. 78/2010, art.14 comma 33 e dalle Sezioni Unite, ha natura privatistica ed è assoggettabile ad IVA.
- La qualificazione ai fini IVA dipende dalla natura economica della tariffa e dal rapporto tra il soggetto che presta il servizio e l'ente pubblico: se il servizio è affidato a un soggetto privato operante in autonomia e la tariffa ha natura privatistica, l'IVA si applica.
- Ai fini dell'IVA non è determinante la sola dizione normativa o la destinazione dei proventi: rileva la sostanza economica dell'operazione e la fonte normativa che disciplina la tariffa (e le successive interpretazioni giurisprudenziali).
- Le richieste di rimborso dell'IVA devono valutare la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite) perché decisioni di rango superiore definiscono la riconducibilità delle tariffe a grandezze tributarie o a corrispettivi soggetti a IVA.
- Nelle controversie future verificare sempre: a) la normativa specifica che istituisce la tariffa; b) eventuali modifiche legislative successive (che possono cambiare la natura della tariffa); c) la qualificazione dell'operatore che eroga il servizio (ente pubblico vs operatore privato autonomo); d) la giurisprudenza comunitaria e nazionale più recente.
- In casi analoghi, chi agisce per ottenere rimborsi d'IVA deve prevedere la possibilità di esiti differenziati tra tipologie di tariffe (tributarie vs privatistiche) e valutare tempestivamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite e le pronunce della Corte di Giustizia UE.
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