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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45174/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Singh è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del Testo Unico sull'immigrazione per essere stato sul territorio italiano senza permesso di soggiorno e condannato a 3.333,33 euro di ammenda con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha impugnato la sentenza denunciando motivazione insufficiente e illogica circa la responsabilità e gli elementi costitutivi del reato (mancanza di riferimenti concreti al compendio probatorio), e ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonostante fossero state richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi di merito sono generici e non evidenziano vizi motivazionali specifici, mentre la motivazione del Giudice di pace è ritenuta non manifestamente illogica e contiene riferimenti al materiale probatorio. La Corte ha inoltre osservato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute nella sentenza impugnata. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il beneficio di cui all'art. 163 c.p. non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace; tale esclusione non viola gli artt. 3 e 24 Cost. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 T.U. immigrazione

    Norma che sanziona la permanenza sul territorio italiano senza permesso di soggiorno; applicata per dichiarare la responsabilità dell'imputato in base agli accertamenti di polizia giudiziaria

  • art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disposizione che esclude l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) alle pene irrogate dal giudice di pace; la Corte la considera legittima e coerente con la scelta legislativa di privilegiare l'effettività della sanzione per quella giurisdizione

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; nel caso concreto è stata ritenuta inapplicabile per effetto della disciplina speciale di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 274/2000

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati dalla difesa con contestazione di violazione dei principi di uguaglianza e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'esclusione del beneficio per i reati giudicati dal giudice di pace non violi tali principi, in ragione della scelta di politica criminale del legislatore

  • d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. in L. 18.12.2020, n. 17

    art. 23, comma 8 (richiamato in funzione procedurale)

    Norma citata con riferimento alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale; rilevanza procedurale per ammissione di memorie in Cassazione

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Rv. 276769

    Precedente che conforta l'interpretazione secondo cui la disciplina dettata dal d.lgs. n. 274/2000 è volta a coniugare mitezza ed effettività della pena e giustifica l'esclusione del beneficio per il giudice di pace

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di impugnazione devono evidenziare vizi motivazionali specifici: censure di carattere generico su apprezzamenti di merito sono inammissibili
  • Quando il giudice di pace motiva anche sinteticamente, con riferimenti al materiale probatorio, tale motivazione può essere ritenuta non manifestamente illogica e legittima per resistere al controllo di legittimità
  • Le circostanze attenuanti generiche, se già riconosciute in primo grado, impediscono la censura sulla loro mancata applicazione
  • Per le sanzioni irrogate dal giudice di pace la sospensione condizionale della pena può essere esclusa da disciplina speciale (art. 60 d.lgs. 274/2000), e le censure costituzionali contro tale esclusione hanno scarse probabilità di successo quando il criterio legislativo persegua obiettivi di politica criminale chiaramente dichiarati
  • La proposizione di ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di impugnare

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