Cassazione Penale, Sentenza n. 9724/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione al decreto di perquisizione e sequestro probatorio a carico dello Zampano in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva carenza e insufficienza della motivazione sia del decreto di perquisizione e sequestro sia dell'ordinanza del riesame, lamentando che non fosse stato valutato il fumus commissi delicti né gli elementi prodotti dalla difesa e che mancassero specifiche esigenze di prova giustificanti la perquisizione e il sequestro del telefono cellulare e della sim card.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Considera inoltre la rinuncia al ricorso resa dal difensore inefficace per mancanza di procura speciale, con conseguente esclusione di esame di quanto allegato a quella dichiarazione. Quanto al merito dell'inosservanza, la Corte ritiene che le doglianze siano sostanzialmente incentrate su un presunto vizio di motivazione, ma ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e che i vizi della motivazione devono essere così radicali da rendere inesistente l'apparato argomentativo; nella fattispecie la motivazione è ritenuta adeguata, avendo richiamato gli accertamenti di polizia (scoperta di una coltivazione e rilevante quantità di sostanza) e le esigenze di prova. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
presente nella sentenza come fatto materiale oggetto dell'indagine (coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente)
la norma identifica il reato contestato al ricorrente; gli accertamenti di polizia che hanno rilevato la coltivazione e la consistente quantità di marijuana sono considerati idonei a fondare il fumus commissi delicti giustificativo della perquisizione e del sequestro probatorio
Sez. U, Sent. n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)
richiamata per stabilire l'inefficacia di una rinuncia resa senza procura speciale
la giurisprudenza di legittimità afferma che la dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dal difensore è inefficace se mancata la procura speciale; tale inefficacia impedisce che la dichiarazione e gli atti ad essa allegati possano essere esaminati
Sez. U, Sent. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
citata in tema di limiti dell'impugnazione per vizi di motivazione
perché la cassazione sia ammissibile per motivi attinenti alla motivazione di provvedimenti su sequestro, i vizi devono essere così radicali da rendere il dispositivo argomentativo del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
Sez. 2, Sent. n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli e altro)
richiamata come linea giurisprudenziale recente sui requisiti della motivazione
conferma il principio secondo cui il vizio di motivazione deve raggiungere un livello di gravità particolare per rendere ammissibile il ricorso per cassazione contro provvedimenti relativi a sequestro
Corte Costituzionale, Sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende
stabilisce i principi per l'imposizione di sanzioni pecuniarie accessorie e la valutazione della colpa; nella fattispecie la Corte di legittimità ritiene che non sussistano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma comunque dispone una somma equitativa a titolo di ammenda
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso effettuata dal difensore è efficiente solo se accompagnata da procura speciale; in mancanza la dichiarazione è inefficace e gli atti ad essa allegati non vengono esaminati
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso essenzialmente per violazione di legge: i vizi della motivazione devono essere particolarmente gravi (apparente mancanza totale di percorso logico) per fondare l'ammissibilità
- La mera contestazione generica della motivazione non è sufficiente: il ricorrente deve indicare punti specifici, contraddizioni o lacune rilevanti nell'itinerario argomentativo del giudice per sperare in un esito favorevole
- Quando la perquisizione e il sequestro sono sorretti da accertamenti di polizia che evidenziano fatti concreti (es. scoperta di coltivazione di sostanze stupefacenti e notevoli quantitativi), il giudice tende a ritenere sussistenti fumus e esigenze di prova, giustificando il provvedimento
- Il ricorrente che propone motivi infondati o inammissibili rischia la condanna alle spese e, in casi previsti, il pagamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende; la Corte valuta la colpa nel proporre il ricorso prima di irrogare la sanzione
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