Cassazione Penale, Sentenza n. 19853/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di cassazione del 26/10/2022 sostenendo che la Corte avrebbe applicato una disciplina normativa sul calcolo del termine di prescrizione (art. 160, terzo comma, cod. pen., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251) non operativa retroattivamente. Il Verdiglione deduceva che la data di commissione del reato fosse il 10/07/2015, anteriore alla presunta entrata in vigore della norma l'8/12/2015, e quindi il reato sarebbe da dichiararsi estinto per prescrizione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo dedotto non sia un errore materiale o di fatto (errori percettivi o svista) ma un errore di diritto/giudizio, che esula dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (che tutela solo errori di percezione nella lettura degli atti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 625-bis come rimedio limitato a errori percettivi/materiali (svista, equivoco) nella lettura degli atti interni; esclude la possibilità di utilizzarlo per correggere errori di interpretazione giuridica o valutazioni di diritto.
art. 160, terzo comma, cod. pen.
Norma richiamata in relazione al calcolo del termine massimo di prescrizione nelle ipotesi di atti interruttivi; la discussione verte sulla sua applicabilità temporale (retroattività). La Corte conferma che la controversia sollevata dal ricorrente è di natura giuridica e non configurabile come errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Richiamata come modifica dell'art. 160 cod. pen.; nella motivazione emerge il profilo temporale dell'entrata in vigore (come rilevato dal ricorrente) e la questione sulla non retroattività, che tuttavia costituisce questione di diritto non sanabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis.
artt. 110, 81 cod. pen., art. 12-quinquies legge n. 356/1992, art. 7 legge n. 203/1991
Norme penali e integrative costituenti il capo di imputazione per cui il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado; la sentenza impugnata ha confermato la condanna in base a tali disposizioni.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per errori materiali o di fatto (svista, equivoco) nella percezione degli atti processuali; non può essere usato per rimediar e a divergenze interpretative di diritto.
- Se si contesta l'applicazione di una norma novellata (es. sul calcolo della prescrizione), occorre verificare la decorrenza temporale della norma e proporre il rimedio giurisdizionale appropriato (es. ricorso per cassazione) quando si tratta di questione di diritto.
- Per rendere efficace un'eccezione basata sulla data di commissione del reato occorre dimostrare in modo chiaro e documentale un errore percettivo negli atti (es. data trascritta erroneamente); la mera contestazione giuridica della scelta normativa non basta ai fini dell'art. 625-bis.
- Chi propone un rimedio inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare preliminarmente la natura dell'errore (fatto vs diritto) prima di scegliere la via del ricorso straordinario.
- In casi di prescrizione, privilegiare rimedi ordinari che consentono il sindacato di diritto (Cassazione) quando la questione è essenzialmente normativa o interpretativa, e riservare il ricorso straordinario a correzioni materiali documentabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19594/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19595/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19601/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →