Cassazione Civile, Ordinanza n. 01293/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto lo studio, la progettazione e la realizzazione di campioni di molle per portelloni tagliafuoco destinati a navi in costruzione. La società committente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato richiesto il pagamento di Euro 12.000, sostenendo che il professionista fosse inadempiente perché il prototipo inizialmente commissionato avrebbe dovuto essere adattato alle mutate richieste del committente finale, ma i nuovi campioni realizzati sarebbero risultati non idonei. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione qualificando il rapporto come appalto e ritenendo decisivo il mancato adeguamento. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, riqualificando il rapporto come contratto di realizzazione di prototipo, cioè di progettazione e sviluppo di un primo esemplare, e aveva ritenuto dovuto il compenso perché il primo modello era stato accettato e funzionante, mentre il secondo non presentava un difetto di progettazione imputabile al professionista. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., individuato nelle e-mail del 5 marzo e 18 maggio 2009 che, a suo dire, dimostravano il riconoscimento dell’obbligo di rendere il prototipo idoneo alla nuova commessa; nullità della sentenza per motivazione insufficiente/inadeguata ex art. 132 c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancata considerazione del contenuto di quelle comunicazioni e per erronea valorizzazione della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come contratto di prototipo, diretto alla progettazione e realizzazione di un primo esemplare, con possibile successiva produzione in serie. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello non aveva omesso di considerare le e-mail richiamate, ma le aveva valutate come prova della modifica delle caratteristiche del portellone inizialmente previsto. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente secondo il parametro del "minimo costituzionale", non essendo ravvisabile alcun vizio denunciabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione può denunciare errori di diritto, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo; tuttavia la censura sul vizio motivazionale è oggi limitata al solo "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132 c.p.c.
nullità della sentenza per motivazione insufficiente e inadeguata
La Corte ribadisce che la nullità è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, non già per semplice insufficienza o contraddittorietà.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il livello minimo costituzionalmente richiesto; il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto a tale soglia.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-bis e comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica il rapporto come contratto di progettazione e realizzazione di un prototipo, va verificato se le parti abbiano pattuito un’obbligazione di risultato pieno oppure un’attività di sviluppo tecnico con possibili adattamenti progressivi; la qualificazione dipende dal contenuto concreto dell’accordo e dalle finalità economiche perseguite.
- Nel giudizio di legittimità la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto storico allegato è realmente decisivo e non si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili come vizio di legittimità la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
- La motivazione non è viziata quando il giudice di merito abbia esaminato il documento invocato dalla parte, attribuendogli però un significato probatorio diverso da quello prospettato dal ricorrente.
- In presenza di accertamento tecnico e valutazione testimoniale convergenti sull’assenza di errore progettuale o di difetto di diligenza, il compenso per l’opera svolta può essere riconosciuto anche se il prototipo non sia poi stato adottato nella produzione finale, quando ciò corrisponda al regolamento negoziale tra le parti.
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