Ordinanza n. 508/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Catania n. 4109 del 16 ottobre 2025; b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2025 nella parte di interesse; nonché in subordine per la condanna dell'Amministrazione intimata di al risarcimento del danno o alla corresponsione dell'indennizzo per la disposta revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di una procedura aperta per l'affidamento di una concessione di partenariato pubblico-privato, disposta dal Consiglio di Amministrazione e recepita con decreto del Direttore Generale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca della procedura relativa a un project financing per la riqualificazione sismica ed energetica e la gestione dell'energia e manutenzione degli immobili universitari. Ha dedotto l'incoerenza del ritiro, intervenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dopo la partecipazione dell'unico concorrente; l'insufficienza e l'assertività della motivazione; la mancata dimostrazione delle sopravvenute criticità finanziarie, della diversa attribuzione dei finanziamenti, degli effetti del FFO 2025, dei costi standard e della possibile diversa copertura finanziaria prevista da una normativa sopravvenuta; l'illegittimo rilievo attribuito al mutamento dell'indirizzo politico dell'Ateneo e alla pendenza di ricorsi giurisdizionali; la violazione dei principi del risultato e di proporzionalità, per non avere valutato soluzioni meno invasive, come l'adeguamento del progetto; l'omessa comparazione tra interesse pubblico e posizione del promotore; l'illegittimità della clausola del disciplinare che escludeva pretese risarcitorie o restitutorie in caso di revoca o mancata aggiudicazione. In subordine ha chiesto il risarcimento del danno per lesione dell'affidamento e responsabilità precontrattuale, ovvero l'indennizzo per revoca legittima. L'Università ha eccepito la tardività dell'impugnazione, la carenza di interesse e, nel merito, la legittimità della revoca per sopravvenute esigenze finanziarie e una nuova valutazione dell'interesse pubblico. L'interveniente ad opponendum ha dedotto, tra l'altro, l'omessa notifica e la mancata autonoma impugnazione della clausola attributiva del potere di revoca.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le eccezioni in rito né il merito. Ha rilevato che la revoca richiama numerose circostanze finanziarie, organizzative e processuali, ma che l'Amministrazione non aveva depositato gli atti necessari a dimostrarle e a consentire di comprendere l'effettiva motivazione della decisione. In applicazione degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ha ordinato all'Università di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, gli atti relativi: alla diversa attribuzione dei finanziamenti e al maggiore esborso; alle criticità finanziarie e al nuovo indirizzo politico; alla riduzione delle risorse e al FFO 2025; al recupero di risorse e agli interventi sui costi standard; alla sostenibilità economico-finanziaria e all'accreditamento; alla possibile diversa copertura finanziaria derivante dalla normativa sopravvenuta; ai ricorsi giurisdizionali proposti contro la gara, salvo quello indicato nell'ordinanza. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., chiarimenti puntuali ed esaustivi su ciascun profilo. La decisione è stata rinviata alla pubblica udienza dell'11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare, oltre all'eventuale provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in essi citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La mancata produzione degli atti presupposti e richiamati dal provvedimento impugnato giustifica l'ordine giudiziale di esibizione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l'Amministrazione non provveda al deposito degli atti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il presidente, o un magistrato da lui delegato, ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti.
Il Collegio può ordinare all'Amministrazione il deposito degli atti non prodotti quando siano necessari per la decisione.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione dei mezzi di prova e l'acquisizione di qualsiasi documento necessario ai fini della decisione.
Il giudice può richiedere chiarimenti puntuali e acquisire documentazione per ricostruire le ragioni effettive dell'azione amministrativa.
art. 120 c.p.a.
La norma è stata richiamata dall'Amministrazione con riferimento alla dedotta tardività dell'impugnazione nella materia degli appalti; la questione è rimasta impregiudicata.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di indennizzo per revoca legittima; la domanda non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di revoca richiama, a sostegno della decisione, specifiche circostanze finanziarie, organizzative, normative o processuali, l'Amministrazione deve rendere disponibili gli atti che comprovano tali circostanze e consentono di verificare l'effettiva motivazione dell'atto.
- Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di depositare gli atti presupposti, richiamati e comunque necessari alla decisione quando non siano stati prodotti spontaneamente.
- Il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione documentale e richiedere chiarimenti puntuali ed esaustivi su ciascun elemento posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento, rinviando la decisione fino al completamento dell'istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 83/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 84/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 85/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 87/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →