Decreto ministeriale n. 325 del 31/12/2025
Decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2026 particolarmente critici per la circolazione stradale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce, per l’anno 2026, il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nonché per veicoli eccezionali, trasporti in condizioni di eccezionalità e, con specifiche regole, per merci pericolose. Sono disciplinate numerose agevolazioni per i collegamenti con estero, Sardegna, Sicilia, trasporto intermodale, categorie esentate e merci escluse dal divieto. Il decreto definisce inoltre le condizioni e le procedure per ottenere deroghe prefettizie nei casi di assoluta e comprovata necessità, e introduce una disciplina speciale per i trasporti connessi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 mediante lasciapassare e conferma di prenotazione.
Direttive 2026 sui divieti di circolazione dei veicoli per il trasporto di cose e sulle deroghe, incluse quelle per i Giochi Milano-Cortina 2026
Direttive 2026 sui divieti di circolazione per il trasporto di cose e sulle deroghe
Il decreto ministeriale, adottato in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, disciplina per l’anno 2026 i divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose, nonché per taluni veicoli eccezionali e per il trasporto di merci pericolose. La finalità dichiarata è la tutela della sicurezza della circolazione nei periodi di maggiore intensità del traffico, con previsione di deroghe, esenzioni e procedure prefettizie per i casi di necessità e urgenza.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama l’articolo 6, comma 1, del codice della strada e il regolamento di esecuzione e attuazione, che consentono di fissare limitazioni alla circolazione in particolari giorni e per particolari veicoli. Nelle premesse si evidenzia la necessità di limitare la circolazione dei veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’articolo 168, commi 1 e 4, del codice della strada. Viene anche richiamata l’esigenza di fornire indicazioni chiare agli operatori del trasporto, agli organi di controllo e alle autorità che rilasciano autorizzazioni in deroga.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’articolo 54 del codice della strada e alle macchine agricole di cui all’articolo 57. Si applica inoltre ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, pur in presenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice della strada. Le posticipazioni e anticipazioni previste per i traffici da/verso estero, Sardegna, Sicilia e per il trasporto intermodale operano solo quando l’arrivo dall’estero o al porto avviene nel giorno di divieto. Il decreto prevede infine che il calendario dei divieti non si applichi ai trattori stradali quando viaggiano isolati nel tragitto di rientro in sede o per recarsi al luogo di aggancio di un semirimorchio, o nei casi previsti dall’articolo 6, comma 5.
Calendario dei divieti per il 2026
L’articolo 2 rinvia all’allegato A, che contiene il calendario completo dei giorni e degli orari di divieto per tutto il 2026. Il divieto è articolato per mesi con differenti fasce orarie, includendo giornate festive e giorni particolarmente critici. Il testo allegato costituisce parte integrante del decreto e rappresenta il riferimento operativo per gli operatori e per i controlli su strada.
Agevolazioni per i veicoli da e verso l’estero
Per i veicoli provenienti dall’estero muniti di documentazione idonea che attesti origine del viaggio e destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Se il veicolo ha un solo conducente e il periodo di riposo giornaliero previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo decorre dal termine del riposo. Per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore. I veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano sono assimilati, ai fini dell’applicazione di tali agevolazioni, ai veicoli interni.
Agevolazioni per Sardegna e Sicilia
Per la Sardegna sono previste regole analoghe: posticipo di quattro ore per i veicoli provenienti dall’isola e anticipo di quattro ore per i veicoli diretti in Sardegna, sempre con documentazione idonea. Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale, il divieto è posticipato di quattro ore. È inoltre esclusa l’applicazione del divieto per i veicoli diretti ai porti dell’isola per l’imbarco verso la restante parte del territorio nazionale, se muniti di documentazione attestante il viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio.
Per la Sicilia, fuori dai casi particolari disciplinati dall’articolo 6, il divieto è posticipato di quattro ore per i veicoli che vi circolano provenendo dal resto d’Italia e che si avvalgono del traghettamento, con alcune esclusioni per i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e per gli itinerari originati in Calabria. Per i veicoli diretti verso il resto d’Italia che si avvalgono del traghettamento, il divieto non si applica nei casi indicati. In ogni caso, per tenere conto delle difficoltà del traghettamento attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due ore.
Trasporto intermodale e combinato
Il decreto introduce ampie agevolazioni per il trasporto intermodale. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale indicati dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e ai terminal intermodali strategici elencati nell’articolo 6, comma 1, l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore se i veicoli trasportano merci o unità di carico dirette all’estero e dispongono della documentazione relativa alla prosecuzione ferroviaria. Sono inoltre esclusi dal divieto i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare diretti ai porti per le tratte marittime richiamate dal decreto ministeriale 31 gennaio 2007 e i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-rotaia con origine e destinazione interne, purché muniti di documentazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per nave o treno.
Il divieto non si applica altresì ai veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, con documentazione del carico o dello scarico. L’anticipazione del termine del divieto si estende anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi e ai complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti e aeroporti. I trattori stradali isolati possono circolare nei giorni di divieto se impiegati in operazioni di trasporto intermodale e muniti di documentazione di avvenuta riconsegna. Infine, per i trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare ricadenti nell’ambito dell’articolo 1 del decreto 15 febbraio 2001, il tratto stradale iniziale o terminale consentito non può superare 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria.
Soggetti e servizi esentati
L’articolo 7 prevede che il divieto non si applichi ai veicoli appartenenti a Forze di polizia, Forze armate e Corpo delle capitanerie di porto, Vigili del fuoco, Protezione civile, Croce Rossa italiana, Regioni ed altri enti territoriali, anche associati. Sono esentati anche i veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali, tra cui fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, nettezza urbana e raccolta rifiuti, trasporto di rifiuti urbani da centro di raccolta a smaltimento/recupero, pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri, servizi postali, servizi radiotelevisivi, pronto intervento ed emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale e altri servizi pubblici urgenti.
Sono inoltre esclusi i veicoli e complessi di veicoli appartenenti a particolari categorie, anche se circolano scarichi, quali autocisterne per acqua domestica, latte fresco, altri liquidi alimentari destinati esclusivamente al latte fresco, veicoli per alimenti destinati ad animali da allevamento, autocisterne per combustibili liquidi o gassosi, macchine agricole e macchine agricole eccezionali. Per queste ultime restano fermi l’obbligo di autorizzazione ove previsto e il divieto di circolazione sulle strade di tipo A e B.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Tra i casi particolari espressamente esclusi vi sono i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali, con obbligo di foglio di prenotazione e percorso più breve tra sede dell’impresa e luogo di revisione, senza tratti autostradali; i veicoli che debbano recarsi a officine di riparazione fuori dal centro abitato per urgenti e comprovate necessità; e i veicoli che rientrano alle sedi dell’impresa o alla residenza/domicilio del conducente, purché si trovino entro 80 km all’inizio del divieto e senza utilizzo di autostrade. Per alcune categorie di veicoli è prescritta l’apposizione di cartelli indicatori verdi con la lettera minuscola "d".
Merci escluse dal divieto
L’articolo 8 esclude dal divieto i veicoli che trasportano esclusivamente determinate merci, anche se circolano scarichi. Tra queste figurano forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o motori e parti di ricambio di aeromobili, forniture di viveri o merci destinate alla marina mercantile, giornali e periodici, prodotti per uso medico, prodotti alimentari deperibili in regime ATP e specifici prodotti agricoli rapidamente deperibili quali frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova e miele non invasettato. Sono esclusi anche sottoprodotti da macellazione, prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati con i prodotti ATP, altri prodotti alimentari nel limite del 50% del carico in viaggi entro lo stesso ambito provinciale, e biancheria connessa a lavanderie industriali che servono strutture sanitarie o socioassistenziali.
Sono altresì esclusi i trasporti di animali vivi in specifiche condizioni: pulcini destinati all’allevamento, animali destinati alla macellazione, animali provenienti dall’estero, animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate entro quarantotto ore e api per nomadismo. Per alcune di queste ipotesi è previsto l’obbligo di cartello verde con lettera "d".
Deroghe prefettizie: presupposti e procedura
L’articolo 9 consente alle Prefetture-UTG di autorizzare deroghe al divieto in presenza di assoluta e comprovata necessità e urgenza, in integrazione alle esenzioni automatiche. Le ipotesi tipiche comprendono il trasporto di prodotti agricoli non rientranti nelle esclusioni automatiche, l’approvvigionamento di alimenti per animali da allevamento con mezzi diversi da quelli esentati, materiali e attrezzature per cantieri di opere di interesse nazionale, prodotti dell’industria a ciclo continuo, veicoli per fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, veicoli eccezionali con singolo viaggio non programmabile al di fuori del periodo di divieto, veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree attrezzate o autoporti prossimi alla frontiera e altri casi singoli di emergenza.
La domanda di autorizzazione va presentata, di regola, almeno dieci giorni prima della partenza alla Prefettura competente, di norma quella della provincia di partenza, indicando giorno o periodo di circolazione, targhe, itinerari e tipologia di merce o attrezzatura. Per i veicoli provenienti dall’estero la domanda può essere presentata alla Prefettura di confine, anche da committente, destinatario o agenzia delegata. L’istruttoria valuta la reale necessità, il contesto locale, le condizioni meteorologiche e climatiche, le criticità logistiche di Sardegna e Sicilia, l’indifferibilità, l’assenza di ostacoli di terzi e la compatibilità con la rete stradale.
Contenuto dell’autorizzazione prefettizia
Il provvedimento autorizzativo deve indicare l’arco temporale di validità, le targhe autorizzate, partenza, arrivo e percorsi consentiti, la tipologia di merce o attrezzatura, l’eventuale possibilità di circolare scarichi nell’ambito di un ciclo lavorativo e l’obbligo di esporre il cartello verde con la lettera "a". Per i prodotti dell’industria a ciclo continuo è possibile il rinnovo dell’autorizzazione, anche più volte, purché entro l’anno solare e se permane la continuità dell’esigenza e la costanza della tipologia di prodotti. Le Prefetture di confine possono autorizzare anche in via permanente la circolazione dei veicoli provenienti dall’estero diretti verso aree di sosta o autoporti prossimi alla frontiera.
Trasporto di merci pericolose
L’articolo 12 disciplina il trasporto di merci pericolose ADR di classi 1 e 7, vietandolo per qualunque quantità e indipendentemente dalla massa del veicolo nei giorni dell’allegato A e, nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026, anche dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e per l’intera giornata di ogni domenica. Sono previste deroghe per il trasporto di esplosivi per comprovate necessità di servizio, con informativa alla Prefettura competente, per militari e Forze di polizia, per militari stranieri e civili da questi commissionati, e per civili commissionati dalle Forze armate muniti della documentazione prescritta.
Ulteriori deroghe, sempre mediante autorizzazione prefettizia e nel rispetto degli articoli 10 e 11, riguardano i fuochi artificiali di IV e V categoria, le merci pericolose di classe 1 per cantieri di opere di interesse nazionale e quelle di classe 7 per esigenze urgenti in ambito sanitario. Per i veicoli con massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t sono consentite le ipotesi di esenzione o disciplina speciale previste dall’ADR nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, nel capitolo 3.3, nel capitolo 3.4 e nel capitolo 3.5. Per i veicoli oltre 7,5 t ricadenti in tali casi, non si applica il divieto ADR speciale ma il divieto generale dell’articolo 2. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi resta regolato dall’articolo 7, comma 3, lettera e).
Trasporti connessi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è ammessa la circolazione in deroga dei veicoli che trasportano cose per esigenze connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La deroga richiede un contrassegno con numero identificativo univoco progressivo, rilasciato da Fondazione Milano Cortina 2026 secondo il modello dell’allegato B, da esporre sul parabrezza, e un documento di conferma della prenotazione con indicazione di vettore, luogo di partenza, destinazione, giorno e ora di consegna. Il documento consente la circolazione nel giorno di divieto utile per raggiungere la destinazione e per l’eventuale rientro. Il Comitato organizzatore deve trasmettere a Ministero dell’interno e Prefetture interessate l’elenco delle conferme di prenotazione almeno quarantotto ore prima del trasporto.
Attuazione, monitoraggio ed entrata in vigore
Le Prefetture-UTG sono incaricate di attuare le direttive del decreto e di darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e agli altri enti o associazioni interessati. Ai fini statistici e di studio del fenomeno, le Prefetture devono comunicare semestralmente al Ministero dell’interno e al MIT i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 11. Entro tre mesi dall’entrata in vigore, il MIT può apportare modifiche e integrazioni mediante decreto dirigenziale, anche per effetto del protocollo d’intesa del 28 novembre 2013 con le associazioni di categoria, al fine di conciliare sicurezza della circolazione e competitività dell’autotrasporto. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Allegati
L’allegato A costituisce il calendario operativo dei divieti per l’anno 2026. L’allegato B contiene i modelli grafici del contrassegno e del documento di conferma della prenotazione relativi alle deroghe per i Giochi Milano-Cortina 2026.
Punti principali
Ambito dei divieti e soggetti interessati
Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, disciplina i divieti di circolazione nei giorni festivi e in altri giorni critici del 2026 per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. Le disposizioni si applicano agli autoveicoli ex articolo 54 C.d.S. e alle macchine agricole ex articolo 57, nonché ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose. È prevista anche una disciplina specifica per il trasporto di merci pericolose, anche sotto soglia di massa, e una clausola di esclusione per i trattori stradali isolati in taluni tragitti.
Calendario 2026 dei divieti
L’allegato A contiene il calendario dettagliato dei divieti per l’intero anno 2026, con indicazione di giorni e fasce orarie. Il divieto opera in varie giornate festive e prefestive, con orari differenziati a seconda del mese e del giorno, includendo in più casi finestre dalle 7:00, 8:00, 9:00 o 14:00/16:00 fino alle 22:00. Il decreto rinvia espressamente all’allegato A come parte integrante per l’individuazione puntuale delle date e degli orari.
Agevolazioni per traffici da e verso estero, Sardegna e Sicilia
Sono previste posticipazioni dell’inizio o anticipazioni della fine del divieto per i veicoli provenienti o diretti all’estero, con documentazione idonea attestante origine/destinazione del viaggio: quattro ore di posticipo per l’arrivo dall’estero, due ore di anticipo per la partenza verso l’estero. Regole analoghe, con specifiche differenziazioni, valgono per la Sardegna e la Sicilia, in ragione della continuità territoriale e delle operazioni di traghettamento, con possibilità di non applicazione del divieto in alcuni casi diretti ai porti o alle tratte di imbarco, se accompagnati da lettera di prenotazione o titolo di viaggio. I veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano sono assimilati, ai fini di tali agevolazioni, ai traffici interni nazionali.
Trasporto intermodale e combinato
Il decreto prevede importanti deroghe per i trasporti intermodali e combinati strada-rotaia, strada-mare e ferroviario/marittimo. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali strategici con merci o unità di carico dirette all’estero, l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore se vi è idonea documentazione anche sulla prosecuzione ferroviaria. Sono inoltre esclusi dal divieto i veicoli diretti ai porti per tratte marittime indicate dal decreto ministeriale 31 gennaio 2007, quelli impiegati in trasporti strada-rotaia o combinati con prenotazione o titolo di viaggio, e i veicoli da/per aeroporti per merci destinate al trasporto aereo. È previsto anche il caso dei trattori stradali isolati impiegati nel ciclo intermodale e un limite massimo di 150 km in linea d’aria per il tratto stradale iniziale o terminale dei trasporti combinati.
Esenzioni soggettive, servizi pubblici e merci escluse
Il decreto esenta una serie di soggetti istituzionali e di servizio: Forze di polizia, Forze armate e Capitanerie di porto, Vigili del fuoco, Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed enti territoriali. Sono esentati anche numerosi servizi pubblici essenziali, come acqua, gas, energia, nettezza urbana, rifiuti, pronto intervento fognature, servizi postali, radiotelevisivi, emergenza stradale e altri servizi pubblici urgenti. Ulteriori esenzioni riguardano specifiche categorie di veicoli e merci, tra cui autocisterne per acqua domestica, latte fresco, combustibili, veicoli per alimenti zootecnici, e macchine agricole, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge e, per alcune categorie, l’apposizione di cartelli verdi con la lettera "d".
Merci escluse dal divieto e condizioni di identificazione
Sono escluse dal divieto specifiche tipologie di merci, tra cui forniture per il ristoro a bordo degli aeromobili, beni destinati alla marina mercantile, giornali e periodici, prodotti per uso medico, prodotti alimentari deperibili in regime ATP e ulteriori prodotti agricoli rapidamente deperibili come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali, uova da cova e miele non invasettato. Sono esclusi anche sottoprodotti della macellazione, alcuni prodotti complementari alla somministrazione alimentare e biancheria connessa a strutture sanitarie o socioassistenziali. Per alcune di tali merci è richiesta l’esposizione di cartelli verdi con la lettera "d".
Deroghe prefettizie: casi ammessi, domanda e istruttoria
Le Prefetture possono autorizzare deroghe per casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, in integrazione alle esenzioni automatiche. I casi ammessi includono prodotti agricoli non compresi nell’esenzione, alimenti per animali da allevamento, materiali e attrezzature per cantieri di opere di interesse nazionale, prodotti di industria a ciclo continuo, veicoli per fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, veicoli eccezionali, veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree di sosta prossime alla frontiera e altri casi singoli di emergenza. La domanda va presentata, di norma, almeno dieci giorni prima alla Prefettura competente, indicando periodo di circolazione, targhe, percorsi e tipologia di merce o attività; per i veicoli esteri la richiesta può essere presentata anche alla Prefettura di confine. L’istruttoria considera urgenza, contesto locale, condizioni meteorologiche, criticità di Sardegna e Sicilia, assenza di ostacoli e compatibilità con infrastrutture e traffico.
Rilascio dell’autorizzazione e rinnovo
Il provvedimento prefettizio deve indicare arco temporale, targhe autorizzate, località e percorsi, tipologia di merce o attrezzatura, eventuale possibilità di circolazione scarichi nel ciclo lavorativo e l’obbligo del cartello verde con lettera "a". Per i prodotti dell’industria a ciclo continuo è ammesso il rinnovo dell’autorizzazione, anche più volte e comunque non oltre l’anno solare, se permangono continuità dell’esigenza e costanza della tipologia dei prodotti trasportati. Le Prefetture di confine possono autorizzare anche in via permanente i veicoli provenienti dall’estero diretti alle aree attrezzate o autoporti prossimi alla frontiera.
Trasporto di merci pericolose
Il decreto disciplina in modo autonomo il trasporto di merci pericolose ADR di classi 1 e 7. Tali trasporti sono vietati, per qualunque quantità e indipendentemente dalla massa del veicolo, nei giorni dell’allegato A e, nel periodo 23 maggio-6 settembre 2026, anche dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e per l’intera giornata di ogni domenica. Sono previste deroghe per esplosivi per comprovate necessità di servizio e previa informazione alla Prefettura, per fuochi artificiali di IV e V categoria, per merci di classe 1 nei cantieri di opere di interesse nazionale e per merci di classe 7 in caso di urgenze sanitarie, sempre mediante autorizzazione prefettizia. Per i veicoli fino a 7,5 t sono inoltre consentite alcune ipotesi di esenzione ADR parziale o globale, quantità limitate/esenti e disposizioni speciali; per i veicoli oltre 7,5 t in tali casi si applica comunque il divieto generale dell’articolo 2.
Disposizione speciale per Milano-Cortina 2026
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è consentita la circolazione in deroga dei veicoli che trasportano cose per esigenze connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, se muniti di contrassegno con numero identificativo progressivo rilasciato da Fondazione Milano Cortina 2026 e di documento di conferma della prenotazione con vettore, origine, destinazione, giorno e ora di consegna. Il documento consente la circolazione nel giorno di divieto utile per raggiungere la destinazione e per l’eventuale ritorno. Il Comitato organizzatore deve trasmettere a Ministero dell’interno e Prefetture interessate l’elenco delle conferme di prenotazione almeno 48 ore prima del trasporto.
Attuazione, monitoraggio ed entrata in vigore
Le Prefetture sono incaricate di attuare le direttive e di comunicarle alle amministrazioni territoriali e agli altri enti interessati. Devono inoltre trasmettere semestralmente al Ministero dell’interno e al MIT i provvedimenti adottati in materia di deroghe. Entro tre mesi dall’entrata in vigore, il MIT può apportare modifiche e integrazioni con decreto dirigenziale, anche in attuazione del protocollo d’intesa del 28 novembre 2013 con le associazioni di categoria. Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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