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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 326 del 23/12/2025

Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell’utenza e dei soggetti estranei. Modifica e aggiornamento del D.M. 108 del 17.04.2024.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene sul D.M. 17 aprile 2024, n. 108, rivedendo le regole per l’installazione delle paratie o pannelli divisori a protezione del conducente sugli autobus impiegati nel trasporto pubblico di linea. Viene eliminata, per tali veicoli, la necessità della visita e prova presso l’UMC, sostituita da una dichiarazione dell’officina o del costruttore e dal conseguente aggiornamento dei documenti di circolazione. Il decreto aggiorna anche gli allegati del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8, introducendo il fac-simile di dichiarazione per installazione o mancata installazione. La norma transitoria viene inoltre riscritta con una graduale entrata in obbligo fino al 1° dicembre 2031.

Modifiche al D.M. 17 aprile 2024, n. 108 su installazione delle paratie/divisori per la protezione del conducente sugli autobus di linea e sulla relativa disciplina transitoria.

Modifiche al D.M. 17 aprile 2024, n. 108 sulle paratie per autobus di linea

Il decreto modifica la disciplina tecnica introdotta dal D.M. 17 aprile 2024, n. 108 in attuazione dell’art. 17, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. L’intervento riguarda le protezioni a tutela degli operatori di guida sugli autobus adibiti a servizio di linea, con l’obiettivo di garantire sicurezza e isolamento del conducente da aggressioni o interferenze.

Base normativa e finalità

Nel preambolo sono richiamati l’art. 82 del codice della strada, l’art. 243 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il regolamento UE 2018/858 e il regolamento di esecuzione UE 2020/683, oltre ai regolamenti UNECE n. 107, n. 43 e n. 118. È richiamato anche il D.M. 23 dicembre 2003 sull’uso, destinazione e distrazione degli autobus e la precedente circolare della Direzione generale della motorizzazione n. 14724 del 26 maggio 2020, relativa alle paratie adottate nel periodo emergenziale Covid-19. Il decreto prende atto della frequenza delle aggressioni verso gli autisti nel trasporto pubblico di linea urbano, suburbano ed interurbano e della necessità di non compromettere la continuità del servizio.

Modifica dell’art. 5 del D.M. 17 aprile 2024, n. 108

L’art. 5 viene sostituito integralmente nei commi da 1 a 8. L’installazione della paratia deve avvenire da parte di un’officina e non può alterare le dotazioni esistenti né impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari dell’autobus. La conformità va assicurata nel rispetto del regolamento UNECE n. 107 e del decreto ministeriale.

L’officina deve redigere una dichiarazione di installazione a regola d’arte secondo il fac-simile dell’Allegato 1, con indicazione esplicita dei materiali utilizzati e con la precisazione che i materiali abbiano contorni arrotondati, tali da non determinare rischio di lesioni per gli occupanti durante l’esercizio del veicolo. Per i veicoli nuovi già prodotti con paratia conforme è prevista una dichiarazione di rispondenza del costruttore.

L’installazione non è subordinata a visita e prova presso l’UMC. È comunque richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà con l’annotazione: "VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M. 17 APRILE 2024".

Se, per caratteristiche costruttive dell’autobus, l’officina ritiene impossibile installare la paratia, deve rilasciare una dichiarazione con i motivi tecnici. In tal caso l’annotazione da riportare sui documenti è: "VEICOLO IMPOSSIBILITATO ALL’INSTALLAZIONE DEL DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M. 17 APRILE 2024". I precedenti commi 9, 10 e 11 dell’art. 5 sono rinumerati come commi 4, 5 e 6.

Aggiornamento degli allegati del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8

L’art. 2 dispone che l’Allegato 1 aggiorna l’Allegato A del D.M. 8 gennaio 2021, n. 8 e introduce nell’Allegato B la dichiarazione per l’installazione o mancata installazione di paratie o pannelli divisori sull’autobus, in coordinamento con le modifiche introdotte dal D.M. 9 settembre 2025, n. 217.

L’Allegato A, parte I, viene aggiornato con l’elenco delle modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento del Documento Unico di circolazione e di proprietà non è subordinato a visita e prova. Tra queste figurano, oltre ad altre già note, l’installazione di pareti o pannelli divisori in vetro o vetratura sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II destinati al trasporto pubblico di linea.

Fac-simile della dichiarazione dell’officina

La nuova parte aggiunta all’Allegato B contiene un fac-simile di dichiarazione su carta intestata o con timbro della ditta. La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante o da altro soggetto qualificato, con indicazione dei dati dell’impresa, del veicolo e del telaio, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel modello vanno indicati:

  • l’avvenuta installazione o l’impossibilità di installazione della paratia o pannello divisorio;
  • i vetri/vetrature omologati ai sensi del regolamento UNECE n. 43, con numero di omologazione;
  • eventuali altri materiali, con indicazione dell’omologazione UNECE n. 118, se del caso;
  • la conferma che la paratia è stata installata a perfetta regola d’arte, è correttamente ancorata, garantisce l’accesso al posto di guida e il rispetto delle norme sulle uscite di sicurezza, ed è stata montata nel rispetto delle prescrizioni del costruttore e della normativa per i veicoli M2 e M3;
  • in caso di mancata installazione, i motivi tecnici specifici.

Norma transitoria e scadenze

L’art. 3 sostituisce integralmente l’art. 7 del D.M. 17 aprile 2024, n. 108, disciplinando in modo progressivo l’obbligo di installazione delle paratie o pannelli divisori per i veicoli di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II destinati al trasporto pubblico di linea. La modulazione temporale tiene conto dell’anno di immatricolazione e dell’avanzamento dei programmi di rinnovo delle flotte.

Le scadenze sono le seguenti:

  • dal 31 ottobre 2026, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2024;
  • dal 1° dicembre 2027, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2023;
  • dal 1° dicembre 2028, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022;
  • dal 1° dicembre 2029, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2021;
  • dal 1° dicembre 2030, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020;
  • dal 1° dicembre 2031, per tutti i veicoli in circolazione.

Impatti operativi per imprese e amministrazioni

Per le imprese di trasporto pubblico di linea, il decreto riduce gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’aggiornamento documentale, eliminando la visita e prova per l’installazione delle paratie e valorizzando la dichiarazione dell’officina o del costruttore. Per le amministrazioni della motorizzazione civile resta centrale la fase di aggiornamento della documentazione di circolazione secondo le nuove annotazioni previste. La disciplina transitoria attenua l’impatto economico e operativo sugli operatori, soprattutto con riferimento ai veicoli più vetusti e prossimi alla dismissione.

Pubblicazione

Il decreto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Punti principali

Modifica del regime di installazione delle paratie

L’installazione della paratia sugli autobus deve avvenire da parte di un’officina senza alterare le dotazioni di bordo e senza compromettere i dispositivi di sicurezza originari. L’intervento deve rispettare il regolamento UNECE n. 107 e le prescrizioni del decreto. L’officina redige una dichiarazione di installazione a regola d’arte; per i veicoli nuovi già prodotti con paratia conforme è prevista una dichiarazione di rispondenza del costruttore.

Eliminazione della visita e prova per gli autobus di linea

Per l’installazione delle paratie non è più richiesta la visita e prova presso l’UMC competente. L’aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico deve riportare l’annotazione standard di veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi del D.M. 17 aprile 2024. Se l’officina attesta l’impossibilità tecnica di installazione, deve essere riportata l’annotazione corrispondente di impossibilità all’installazione.

Aggiornamento degli allegati e nuova dichiarazione

L’Allegato 1 aggiorna l’Allegato A del D.M. 8 gennaio 2021 e introduce nell’Allegato B la dichiarazione per l’installazione o mancata installazione sull’autobus di paratie o pannelli divisori. Il fac-simile richiede l’indicazione dei materiali impiegati, con riferimento a vetri/vetrature omologati UNECE n. 43, eventuali altri materiali con omologazione UNECE n. 118 e le modalità di ancoraggio e montaggio.

Nuova disciplina transitoria per l’obbligo di installazione

L’obbligo di installare le paratie per gli autobus M2 e M3 delle classi A, I e II destinati al trasporto pubblico di linea viene scaglionato nel tempo in funzione dell’anno di immatricolazione: dal 31 ottobre 2026 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2024; dal 1° dicembre 2027 per quelli immatricolati dal 1° gennaio 2023; dal 1° dicembre 2028 per quelli immatricolati dal 1° gennaio 2022; dal 1° dicembre 2029 per quelli immatricolati dal 1° gennaio 2021; dal 1° dicembre 2030 per quelli immatricolati dal 1° gennaio 2020; dal 1° dicembre 2031 per tutti i veicoli in circolazione.

Come è indicizzato

Materieautotrasportosicurezza stradalemotorizzazionetrasporto pubblico di lineaveicoli e omologazione

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