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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 294 del 23/12/2025

Il decreto disciplina il numero di ore di esercitazioni alla guida obbligatorie per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale e le modalità di svolgimento delle esercitazioni e di rilascio della certificazione che comprova l’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 122, comma 5-bis del codice della strada

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna la disciplina delle esercitazioni obbligatorie di guida per la patente B non speciale, in attuazione della legge n. 177/2024 che ha modificato l’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada. Stabilisce otto ore complessive di esercitazioni, articolate in moduli su uso del veicolo, guida urbana, extraurbana/autostradale e guida notturna, e introduce una piattaforma informatica per la certificazione del percorso formativo. Sono inoltre previste regole di svolgimento, limitazioni operative, casi di certificazione parziale/finale, disciplina transitoria e abrogazione delle parti incompatibili del precedente decreto del 20 aprile 2012.

Disciplina delle esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente B e della relativa certificazione

Disciplina delle esercitazioni di guida obbligatorie per la patente B

Il decreto ministeriale interviene in attuazione dell’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera c), della legge 25 novembre 2024, n. 177. La finalità è ridefinire in modo organico le esercitazioni obbligatorie presso autoscuola per il conseguimento della patente di categoria B non speciale, nonché la relativa certificazione, anche mediante strumenti informatici.

Base normativa e finalità

Nel preambolo sono richiamati, tra gli altri, il codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il regolamento autoscuole di cui al d.m. 17 maggio 1995, n. 317, il d.m. 16 gennaio 2011, n. 17 sugli istruttori di autoscuola, il d.m. 20 aprile 2012 sulle esercitazioni in autostrada, strade extraurbane e di notte, e le modifiche introdotte dalla legge n. 177/2024. Il decreto prende atto dell’esigenza di adeguare la disciplina previgente e di informatizzare il procedimento di certificazione.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda le esercitazioni obbligatorie per il conseguimento della patente B non speciale, erogate da un’autoscuola tramite istruttore abilitato e autorizzato. Restano esclusi, per espressa valutazione del Ministero, gli aspiranti alla patente B speciale, per i quali il decreto ritiene non praticabile l’applicazione dell’obbligo nelle medesime condizioni, in ragione delle possibili e molteplici necessità di adattamento del veicolo.

Definizioni rilevanti

Il decreto definisce, tra l’altro:

  • l’istruttore, che deve essere abilitato e autorizzato ai sensi del d.m. n. 17/2011 ed essere in regola con la formazione periodica;
  • le diverse categorie di strade richiamate dal codice della strada;
  • la nozione di esercitazioni in condizioni di visione notturna, fissata tra le 20:00 e le 6:45, con correttivi rispetto a tramonto e alba;
  • il veicolo utilizzabile, che deve essere conforme all’articolo 7-bis del d.m. n. 317/1995 e coerente con il tipo di cambio indicato nell’autorizzazione a esercitarsi;
  • la piattaforma informatica per la certificazione, gestita dal CED della Direzione generale per la motorizzazione;
  • l’ANAG e il centro abitato.

Struttura delle esercitazioni obbligatorie

Le esercitazioni obbligatorie ammontano a 8 ore complessive e sono articolate in quattro moduli:

  • modulo A, 2 ore: uso sicuro del veicolo, dispositivi di sicurezza attiva e passiva, manovre di base, uso dei sistemi di assistenza alla guida, riduzione della distrazione, gestione di guasti ed emergenze;
  • modulo B, 3 ore: guida in ambito urbano, corretta posizione in carreggiata, svolte, incroci, rotatorie, precedenze, traffico intenso, infrastrutture urbane dedicate alla mobilità sostenibile, parcheggi e manovre di sosta;
  • modulo C, 2 ore: guida su autostrade o strade extraurbane principali o secondarie, adeguamento delle marce e della velocità, uso efficiente del veicolo e risparmio energetico;
  • modulo D, 1 ora: guida in condizioni di visione notturna su strade urbane, extraurbane o autostrade, con attenzione agli incroci e alla segnaletica.

Se l’autorizzazione a esercitarsi è rilasciata con limitazioni, le ore obbligatorie si riducono in misura corrispondente alle limitazioni stesse.

Regole di svolgimento delle lezioni

Le attività dei moduli sono, di regola, lezioni individuali su veicolo conforme alla disciplina applicabile. Ogni lezione non può superare le due ore giornaliere. In deroga, le simulazioni di situazioni di emergenza del modulo A possono svolgersi anche in forma collettiva e dimostrativa per un massimo di 5 allievi, con durata di 30 minuti.

Il modulo A è propedeutico a tutti gli altri moduli. Non vi è invece propedeuticità tra i moduli B, C e D, salvo che le esercitazioni del modulo C richiedono almeno un’ora di esercitazioni del modulo B. È inoltre consentito svolgere nella stessa giornata attività riferite a più moduli B, C e D, purché ciascuna frazione sia di almeno 30 minuti o multipli di 30, nel rispetto del limite massimo giornaliero.

Certificazione delle esercitazioni

Il decreto istituisce la piattaforma per la certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida. Al termine dei moduli A e B la piattaforma rilascia una certificazione parziale; tale certificazione può valere come certificazione finale quando l’autorizzazione a esercitarsi sia stata rilasciata con limitazioni che impediscono lo svolgimento dei moduli C e D.

Al termine dei moduli C e D, oppure di uno solo dei due nei casi di limitazione che impediscano l’altro modulo, la piattaforma rilascia la certificazione finale, che attesta l’assolvimento dell’intero obbligo formativo e consente di esercitarsi nelle condizioni previste dall’articolo 122, comma 2, del codice della strada, nel rispetto delle prescrizioni comportamentali del decreto.

Le certificazioni sono acquisite nell’ANAG. Nel caso in cui la patente non sia conseguita entro la validità dell’autorizzazione a esercitarsi, le esercitazioni certificate restano valide per 18 mesi dalla data di emissione ai fini di una seconda istanza, purché il candidato sia ancora in possesso di un esame teorico valido e non decaduto.

Prescrizioni comportamentali e sanzioni

Per la guida in autostrada con carreggiate a tre o più corsie, il titolare dell’autorizzazione non può impegnare corsie diverse dalle due più vicine al margine destro e deve rispettare i limiti di velocità di cui all’articolo 117, comma 2, del codice della strada. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 176, comma 21, del codice della strada.

Le stesse regole si applicano anche alla guida accompagnata di cui al d.m. 11 novembre 2011, n. 213. Inoltre, nelle esercitazioni svolte con veicolo diverso da quello di autoscuola, in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna, sul veicolo non può prendere posto alcuna altra persona oltre al conducente e all’accompagnatore in funzione di istruttore; la violazione comporta la sanzione di cui all’articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Decorrenza, regime transitorio e abrogazioni

Le disposizioni del decreto producono effetti dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale attuativo della piattaforma richiamato dall’articolo 1, comma 2. Esse si applicano alle esercitazioni collegate ad autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data.

Per le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto dirigenziale continuano ad applicarsi le regole del d.m. 20 aprile 2012. Le esercitazioni già certificate in base al decreto del 2012 restano utili, in caso di seconda istanza presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto dirigenziale, secondo la disciplina dell’articolo 4, comma 5.

Sono abrogate le disposizioni del d.m. 20 aprile 2012 incompatibili con il nuovo testo. Il decreto dichiara, infine, che dall’attuazione non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Punti principali

Nuovo quadro delle esercitazioni obbligatorie

Il decreto disciplina, per la patente B non speciale, il numero minimo di ore di esercitazione da svolgere presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, le modalità di svolgimento e le modalità di rilascio della certificazione che attesta l’adempimento dell’obbligo. È prevista l’adozione di successive disposizioni applicative con decreto dirigenziale per l’utilizzo della piattaforma informatica.

Articolazione del percorso formativo

Le esercitazioni obbligatorie sono pari a 8 ore complessive, suddivise in quattro moduli: modulo A di 2 ore per uso sicuro del veicolo e dispositivi di sicurezza; modulo B di 3 ore per guida urbana; modulo C di 2 ore per guida in autostrada o su strade extraurbane; modulo D di 1 ora per guida in condizioni di visione notturna. Se l’autorizzazione ad esercitarsi è rilasciata con limitazioni, le ore si riducono in misura corrispondente.

Certificazione digitale e validità

La certificazione è rilasciata tramite la Piattaforma del CED della Direzione generale per la motorizzazione ed è acquisita nell’ANAG. Dopo i moduli A e B è rilasciata una certificazione parziale; al termine dei moduli C e D, o di uno solo di essi nei casi di limitazione, è rilasciata la certificazione finale. Le esercitazioni certificate restano valide per 18 mesi in caso di mancato conseguimento della patente entro la validità dell’autorizzazione, ai fini di una seconda istanza, purché l’esame teorico sia ancora valido.

Regole di svolgimento e prescrizioni di sicurezza

Le lezioni sono individuali su veicolo conforme alla disciplina sulle autoscuole; ciascuna non può superare le due ore giornaliere. Le attività di emergenza del modulo A possono svolgersi anche in forma collettiva fino a 5 allievi, per 30 minuti. Per la guida in autostrada restano fermi i limiti di corsia e di velocità; sono richiamate sanzioni specifiche in caso di violazione. Sono inoltre dettate prescrizioni per le esercitazioni con veicolo non di autoscuola e per la guida accompagnata.

Disciplina transitoria e abrogazioni

Le nuove disposizioni producono effetti dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale attuativo della piattaforma. Per le autorizzazioni rilasciate prima di tale data continuano ad applicarsi le regole del decreto 20 aprile 2012. Sono abrogate le disposizioni di quest’ultimo in contrasto con il nuovo decreto. È escluso ogni nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Come è indicizzato

Materiepatenti e revisionisicurezza stradalemotorizzazioneautoscuole

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