Sentenza n. 9375/2026 - Roma, Sezione 3
Per l’ottemperanza, della sentenza n. 1563/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1563/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi il 13 dicembre 2024. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente, quale docente precaria, a usufruire del beneficio della Carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito di 500 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge, era decorso il termine di 120 giorni e sussisteva la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero sull'adempimento, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della Carta del docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991
La sentenza da eseguire prevedeva il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione entro i limiti stabiliti dalla disposizione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il ricorso per l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 113, comma 2, c.p.a.
competenza di questo Tribunale
La disposizione fonda la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza relativa al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione.
art. 59 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta è disposta per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per l'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice dell'esecuzione deve assicurare l'attuazione del comando giudiziale nei suoi esatti contenuti.
- Quando il privato deduce l'inadempimento di un giudicato e l'amministrazione, costituitasi, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato.
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