Sentenza del 13/11/2018 n. 7828 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Mancata acquisizione di un pagamento da parte della banca dati dell'anagrafe tributaria - Non vale a provare il mancato pagamento in caso di produzione del modello F23 da parte del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto non provato il mancato pagamento, poiché l'Amministrazione non aveva fornito elementi sufficienti per superare il valore probatorio del modello F23 prodotto dal contribuente e non ne aveva contestato la falsità materiale. La pretesa fondata sull'omesso pagamento è stata quindi disattesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio sosteneva il mancato pagamento dell'imposta sulla base del fatto che il versamento non risultava nella banca dati dell'Anagrafe tributaria e che l'istituto bancario non aveva confermato l'operazione. Il ricorrente, tuttavia, aveva prodotto il modello F23, documento attestante l'avvenuto pagamento. In assenza di una specifica contestazione della falsità materiale del modello da parte dell'ufficio, la sola mancata registrazione informatica non era sufficiente a dimostrare l'omesso versamento.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne contesta l'efficacia deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha dimostrato adeguatamente il mancato pagamento né ha contestato la falsità del modello F23.
Massime di principio
- La mancata presenza di un pagamento negli archivi informatici dell'Amministrazione non dimostra automaticamente l'omesso versamento, soprattutto quando il contribuente produce una ricevuta o un modello di pagamento apparentemente regolare.
- Un documento di pagamento prodotto dal contribuente deve essere contestato specificamente, anche sotto il profilo della falsità materiale, se l'Amministrazione intende negarne l'efficacia probatoria.
- In base all'articolo 2697 del codice civile, l'Amministrazione che sostiene l'omesso pagamento deve fornire elementi probatori concreti e non può limitarsi a richiamare anomalie o assenze nella propria banca dati.
- La mancata conferma del pagamento da parte della banca può costituire un elemento di dubbio, ma non è necessariamente sufficiente, da sola, a superare una documentazione di pagamento non specificamente contestata.
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