Sentenza n. 116/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di rigetto della licenza di porto di fucile per uso sportivo Cat. 6F/P.A.S./2025 notificato in data -OMISSIS-, nei confronti di -OMISSIS-, con annullamento nel merito di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva ottenuto nelle more l'autorizzazione al tiro al volo. Non sono stati esaminati nel merito il decreto di rigetto né i vizi dedotti, che comunque non sono specificati nel testo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto di rigetto della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto con cui era stata rigettata la domanda di licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha documentato che, con provvedimento del 16 dicembre 2025, il ricorrente aveva conseguito l'autorizzazione al tiro al volo.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto il diniego di un'autorizzazione amministrativa, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la posizione sostanziale fatta valere dal ricorrente, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere, senza esame dei vizi dedotti contro l'atto originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice, che può disporne la compensazione integrale in presenza di giuste ragioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →