Cassazione Penale, Sentenza n. 4397/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma della sentenza di primo grado con cui la Corte d'appello lo ha dichiarato responsabile dei reati contestati ai capi 2, 5 e 18. Denuncia inosservanza ed errata applicazione dell'art. 479 c.p. (falso ideologico del pubblico ufficiale) sostenendo che le attestazioni false sarebbero state rese dall'erede (privato) e costituiscano quindi falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e non falso per induzione del pubblico ufficiale; contesta inoltre la motivazione relativa al capo 18 per assenza di prova sul luogo effettivo dell'inventario e per un vizio nella descrizione della condotta (confusione con il capo 17). Richiama la necessità che il pubblico ufficiale esegua l'effettivo accertamento presso l'ultimo domicilio del de cuius e deduce vizi probatori e di qualificazione giuridica della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato, confermando che nel caso esaminato la condotta integra il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale ex art. 479 c.p., poiché il pubblico ufficiale non ha effettuato gli accertamenti richiesti e si è limitato a recepire documentazione cartolare. Quanto al secondo motivo, non manifestamente infondato, la Corte ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 18 (decorso del termine di 7 anni e 6 mesi con interruzioni e senza cause di sospensione), e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 18 eliminando la pena aggiunta di 20 giorni di reclusione. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma sul falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale; la Corte ritiene applicabile la norma perché il pubblico ufficiale non ha effettuato gli accertamenti diretti richiesti dall'atto di inventario, limitandosi a recepire dichiarazioni/documenti cartolari
art. 483 cod. pen.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; la norma è richiamata dal ricorrente come alternativa, ma la Corte spiega che la fattispecie concreta è diversa quando il pubblico ufficiale omette i controlli che gli competono
art. 48 cod. pen.
Riferimento al falso per induzione del pubblico ufficiale; citato in ricorso ma la Corte discute la diversa qualificazione in base alla condotta materiale
art. 476, comma 2, cod. pen.
Aggravante per falsità in atti pubblici 'fidefacenti'; la Corte sottolinea che l'aggravante non può essere applicata se nel capo d'imputazione non è specificata la natura fidefacente dell'atto o con formule equivalenti
art. 775 cod. proc. civ.
Disciplina sul verbale di inventario: il pubblico ufficiale deve compiere accertamenti per descrivere l'entità del patrimonio ereditario
art. 192 disp. att. cod. proc. civ.
Prevede che nel verbale di inventario siano riportate anche le dichiarazioni dei privati; tali dichiarazioni però non esonerano il pubblico ufficiale dall'obbligo di verifica
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione e l'aumento della pena; utilizzata in relazione all'aumento irrogato in sentenza poi parzialmente eliminato per la prescrizione del capo 18
artt. 157 e 160 cod. pen.
Norme sulla prescrizione; la Corte ha applicato il combinato disposto per dichiarare estinto il reato al capo 18 per decorso del termine
art. 624 cod. proc. pen.
Citato nella sentenza in relazione all'elisione della pena per prescrizione (riferimento procedurale alla declaratoria esecutiva della prescrizione)
Massime di principio
- Se il pubblico ufficiale, nel redigere un inventario, si limita ad accogliere documentazione cartacea e dichiarazioni senza effettuare gli accertamenti personali richiesti dalla funzione, può integrarsi falso ideologico a carico del pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), anche se le dichiarazioni false provengono da un privato
- Le false dichiarazioni rese dal privato in un atto pubblico possono costituire reato diverso (art. 483 c.p.), ma la qualificazione dipende dalla concreta condotta del pubblico ufficiale e dal ruolo di quest'ultimo nei controlli sull'atto
- Per applicare aggravanti specifiche (es. art. 476 c.p. comma 2) l'imputazione deve espressamente indicare gli elementi che configurano l'aggravante (es. la natura "fidefacente" dell'atto); in mancanza l'aggravante non può essere legittimamente ritenuta in sentenza
- Nel valutare motivi di cassazione bisogna distinguere tra vizio di diritto manifestamente infondato (che può essere respinto subito) e profili non manifestamente infondati che richiedono accertamenti, compresa la verifica degli effetti della prescrizione
- La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di termini base, cause interruttive e sospensive e della pena edittale massima: anche un annullamento parziale può essere disposto senza rinvio quando è intervenuta la prescrizione
- Nelle contestazioni relative ad atti pubblici (es. inventario di successione) è cruciale documentare dove e come sono stati compiuti gli accertamenti; lacune in tal senso possono determinare sia la riconsiderazione della qualificazione del reato sia effetti di estinzione per prescrizione
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