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Sentenza

Sentenza n. 1095/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazioni di pagamento relative a prelievi supplementari sulle quote latte, nonché atti presupposti di iscrizione a ruolo, cartelle di pagamento, aggiornamento del Registro nazionale dei debiti e determinazione dei prelievi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente creditore e agente della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento, chiedendone l'annullamento, l'accertamento dell'inesistenza del debito e dell'illegittimità del silenzio serbato da AGEA sulle istanze di autotutela, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalle attività di riscossione e dalle compensazioni operate su contributi e provvidenze. Sono stati dedotti: omessa notificazione degli atti presupposti; violazione del beneficium excussionis; errata quantificazione del debito; violazione del giudicato esterno; decadenza e prescrizione del credito principale e degli interessi; illegittimità degli interessi; violazione dell'art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012 per mancata valutazione dell'istanza di autotutela; violazione del principio di effettività del diritto dell'Unione europea; illegittimità derivata degli atti di compensazione nazionale; violazione del principio di sana amministrazione e insussistenza del prelievo supplementare. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che AGEA fosse obbligata a pronunciarsi sulle istanze e a ricalcolare i prelievi in conformità a pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera t), c.p.a., ritenendo che essa ricomprenda anche l'impugnazione del ruolo e delle cartelle nella fase di attuazione del prelievo supplementare. La domanda di annullamento delle intimazioni è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché le imputazioni dei prelievi relative alle campagne 2007/2008 e 2008/2009 erano state caducate da successive sentenze del TAR Lazio. Per il resto, il ricorso è stato rigettato. Le censure concernenti il merito della pretesa, l'errata quantificazione, i presupposti dell'autotutela e l'illegittimità europea degli atti presupposti sono state dichiarate inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere proposte contro le cartelle presupposte, già impugnate e definite con precedenti pronunce. Sono state respinte le doglianze relative alla mancata notificazione delle cartelle, poiché le richieste di rateizzazione prodotte da AGEA dimostravano la conoscenza delle pretese, e alla violazione del beneficium excussionis, non essendo stata provata l'incapienza del patrimonio della società. Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono state ritenute infondate: il credito AGEA per il prelievo supplementare non ha natura tributaria né sanzionatoria, non è soggetto ai termini decadenziali dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, alla prescrizione quinquennale dell'art. 28 della legge n. 689/1981 o al termine quadriennale del regolamento CE n. 2988/1995, ma alla prescrizione ordinaria decennale. Tale prescrizione è stata interrotta dai precedenti giudizi e non era maturata nel 2022, né per il capitale né per gli interessi. È stata respinta anche la censura di violazione del giudicato esterno, poiché le pronunce invocate riguardavano annualità diverse. La domanda avverso il silenzio è stata rigettata, non sussistendo, in via generale, un obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza di autotutela, tanto più quando la pretesa creditoria era stata già accertata giudizialmente. Il risarcimento è stato respinto per difetto dell'an debeatur, in ragione dell'infondatezza delle censure. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    La giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche l'impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quando la controversia riguarda la fase di attuazione del prelievo supplementare.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i provvedimenti presupposti siano stati caducati in sede giurisdizionale.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    Il termine decadenziale per la notificazione della cartella non si applica ai crediti AGEA per prelievo supplementare, che non hanno natura tributaria.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito relativo al prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    La prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica al prelievo supplementare, che non costituisce sanzione amministrativa.

  • art. 2943 c.c.

    La prescrizione può essere interrotta anche dalla domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, quando il creditore dimostri interesse alla conservazione del diritto costituendosi in giudizio.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    A seguito dell'interruzione derivante da un giudizio, il termine prescrizionale ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza di autotutela, ma il TAR la ritiene infondata.

  • art. 1, commi 537 e 539, l. n. 228/2012

    Sono invocati dai ricorrenti in relazione alla dichiarazione di insussistenza del debito e agli adempimenti conseguenti dell'ente di riscossione; le relative censure sono dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

  • artt. 21-quater e 21-nonies l. n. 241/1990

    Sono richiamati dai ricorrenti per sostenere la richiesta di sospensione e autotutela degli atti, ma il giudice esclude l'obbligo generale di provvedere sull'istanza di autotutela.

  • Regolamento CE n. 1788/2003

    È richiamato quale disciplina europea del sistema delle quote latte e del prelievo supplementare.

  • Regolamento CE n. 595/2004

    È richiamato quale disciplina europea del prelievo supplementare conseguente allo sforamento delle quote individuali di produzione.

  • art. 3, par. 1, regolamento CE n. 2988/1995

    Il termine quadriennale non si applica ai crediti per quote latte in assenza di un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla fase di attuazione del prelievo supplementare sulle quote latte, comprese quelle concernenti ruolo e cartella esattoriale, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
  • Le contestazioni concernenti il merito, la quantificazione o i presupposti della pretesa iscritta a ruolo devono essere dedotte contro gli atti presupposti, in particolare contro la cartella di pagamento; una volta definiti tali atti, le medesime contestazioni non possono essere riproposte contro la successiva intimazione di pagamento.
  • Il credito relativo al prelievo supplementare sulle quote latte è una misura patrimoniale imposta di politica economica e non un tributo né una sanzione amministrativa; è pertanto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non ai termini decadenziali o prescrizionali propri dei crediti tributari o delle sanzioni amministrative.
  • La prescrizione del credito relativo al prelievo supplementare è interrotta dal giudizio promosso dal debitore per contestare la pretesa quando l'ente creditore si costituisca per far valere il proprio interesse; il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.
  • In via generale, la presentazione di un'istanza di autotutela non impone all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso e non consente di configurare un'azione avverso il silenzio, soprattutto quando la pretesa sia già stata accertata giudizialmente.
  • La caducazione giudiziale degli atti presupposti elimina l'interesse attuale alla decisione sulla domanda di annullamento dell'atto consequenziale di riscossione, che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorsoAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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