Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12657/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/12/2023 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato alla ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4). La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione era fondato su un precedente penale non pertinente (reato edilizio del 2016) e su un decreto penale di condanna non opposto, oltre che su elementi del fatto privi di autonomi indici di disvalore. Si contestava altresì una presunta illogicità e disparità di valutazione tra le posizioni dei vari coindagati.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero fosse specifico e motivato, richiamando la gravità e le modalità della condotta (due truffe complesse) e che non fossero stati prodotti fatti nuovi dalla difesa. Quanto al periculum di reiterazione, il Tribunale ha valorizzato il ruolo concreto svolto dalla ricorrente (intestataria e utilizzatrice di tre vaglia postali, esecutrice materiale che versava e prelevava somme per i correi), ritenendo legittima la differenziazione delle posizioni processuali rispetto ad altri indagati. Per questi motivi il motivo di ricorso è stato respinto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Riferimento alla possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; qui utilizzato per la trattazione della controversia

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    art. 274, comma 1, lett. b) e c

    La norma sulle esigenze cautelari non consente di desumere il pericolo di fuga/recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato; tuttavia la concreta modalità della condotta e le circostanze che la caratterizzano sono elementi legittimi e necessari per la prognosi di reiterazione, e pertanto possono giustificare la misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per motivi di inammissibilità rilevati

  • Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 (Silvestrin)

    Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017

    Giurisprudenza richiamata per affermare che, nonostante le modifiche normative, la gravità del reato non è l'unico parametro; la concreta condotta e le circostanze possono giustificare la misura cautelare rispetto al rischio di reiterazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di determinazione dell'importo dovuto alla Cassa per le ammende in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 28 Reg. esec. Cod.

    Norma procedurale esecutiva per gli adempimenti di cancelleria in seguito alla pronuncia

Massime di principio

  • Un ricorso avverso un'ordinanza cautelare è inammissibile se l'appello del Pubblico Ministero risulta specifico e motivato in ordine alle esigenze cautelari; non è sufficiente una generica richiesta
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato non solo sulla gravità astratta del reato, ma sulla modalità concreta della condotta e sul ruolo effettivo dell'imputato nell'illecito (es.: esecutore materiale, custodia/distribuzione di proventi)
  • La valutazione differenziata delle posizioni dei coindagati non è necessariamente illogica se emergono ruoli e comportamenti concreti differenti che giustificano trattamenti cautelari difformi
  • La mancata produzione di fatti nuovi o elementi sopravvenuti da parte della difesa indebolisce le censure sull'appello del P.M. e sull'ordinanza impugnata
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa per le ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto le impugnazioni infondate o formali possono avere effetti patrimoniali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.