Sentenza n. 4254/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima bis), -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il recupero di emolumenti corrisposti durante l’aspettativa per infermità e aveva accolto solo il motivo relativo al pagamento in un’unica soluzione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha appellato la sentenza del TAR deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 52 del 2009 e dell’art. 39, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51 del 2009. Ha sostenuto che la clausola che esclude la ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa si applica anche ai casi di inidoneità assoluta permanente, e non soltanto a quelli di inidoneità parziale. Ha inoltre rilevato l’erronea individuazione, da parte del TAR, della fonte normativa applicabile. La controversia riguardava il recupero di euro 26.138,21, corrispondenti agli emolumenti ritenuti non spettanti dopo il dodicesimo mese di aspettativa, disposto dopo il diniego del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, intervenuto oltre cinque anni dopo il collocamento in aspettativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado. Ha chiarito che la disciplina dell’aspettativa speciale per infermità in attesa della decisione sulla causa di servizio deve essere letta coordinando l’art. 15 del d.P.R. n. 52 del 2009 con l’art. 39 del d.P.R. n. 51 del 2009 e con la precedente disciplina del d.P.R. n. 171 del 2007. Sebbene la clausola di non ripetibilità sia testualmente collocata nel comma relativo al personale permanentemente non idoneo in modo parziale, la clausola di salvezza delle disposizioni di maggior favore consente di estenderla anche al personale inidoneo assoluto, cui spetta comunque il trattamento economico integrale durante l’aspettativa speciale. Una diversa interpretazione determinerebbe un trattamento irragionevolmente differenziato tra situazioni omogenee. La non ripetibilità opera quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre ventiquattro mesi dalla data di collocamento in aspettativa, che costituisce il dies a quo. Nel caso concreto il militare era stato collocato in aspettativa il 28 ottobre 2016, mentre il diniego della dipendenza da causa di servizio era intervenuto l’11 ottobre 2021; pertanto il recupero era tardivo e illegittimo. La ratio della limitazione temporale è stata individuata nella tutela del legittimo affidamento del dipendente e nella necessità di evitare un recupero sproporzionato di somme percepite durante un periodo di inattività imposta e in attesa della definizione della posizione professionale. Le spese del doppio grado sono state compensate; la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per eventuali profili di responsabilità amministrativa.
Norme richiamate
art. 26 l. 187/1976
Disciplina il trattamento economico dell’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, prevedendo il trattamento pieno per i primi dodici mesi, ridotto per il semestre successivo e senza assegno per l’ulteriore semestre, entro il limite massimo di ventiquattro mesi.
art. 12 d.P.R. 171/2007
Introduce, per il personale permanentemente non idoneo in modo parziale, la disciplina dell’aspettativa speciale in attesa della pronuncia sulla causa di servizio e la limitazione temporale della ripetibilità degli emolumenti.
art. 15, commi 2 e 3, d.P.R. 52/2009
«Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa»; «fatte salve le disposizioni di maggior favore»
La clausola di non ripetibilità, pur formulata nel comma relativo all’inidoneità permanente parziale, deve essere applicata anche all’inidoneità assoluta attraverso la clausola di salvezza delle disposizioni di maggior favore. Il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data del collocamento in aspettativa.
art. 39, commi 3 e 4, d.P.R. 51/2009
Contiene la disciplina parallela per il personale delle Forze di polizia e conferma, secondo il giudice, la lettura coordinata della disciplina dell’aspettativa speciale e della limitazione temporale della ripetibilità.
artt. 927 e 1877 d.lgs. 66/2010
Disposizioni richiamate nel decreto di cessazione dal servizio del militare; non costituiscono il fondamento decisivo della soluzione sull’illegittimità del recupero.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità dell’ingerenza statale nel godimento dei beni e alla necessità di mantenere un equilibrio tra interesse pubblico al recupero e tutela del patrimonio individuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La clausola che esclude la ripetizione degli emolumenti quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa si applica anche al personale permanentemente inidoneo in modo assoluto, non soltanto a quello inidoneo in modo parziale, quando la disciplina complessiva dell’aspettativa speciale riconosce a entrambe le categorie il trattamento economico integrale in attesa della decisione sulla causa di servizio.
- La clausola di salvezza delle disposizioni di maggior favore contenuta nella disciplina dell’aspettativa per infermità consente di applicare, anche alle fattispecie non espressamente contemplate dalla clausola di non ripetibilità, il limite temporale previsto per il recupero degli emolumenti indebitamente erogati.
- Il termine di ventiquattro mesi oltre il quale non è più possibile ripetere gli emolumenti decorre dalla data del collocamento in aspettativa, non dalla data del giudizio di inidoneità né da quella del successivo provvedimento sulla causa di servizio.
- La limitazione temporale del potere di recupero degli emolumenti percepiti durante l’aspettativa speciale è giustificata dalla tutela del legittimo affidamento del dipendente, il quale rimane in una situazione di inattività imposta in attesa della definizione della causa di servizio e delle conseguenti scelte professionali.
- Un’interpretazione meramente letterale che riservasse la clausola di non ripetibilità alla sola inidoneità parziale determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’inidoneità assoluta, la quale impone comunque l’inattività e beneficia del medesimo regime economico dell’aspettativa speciale.
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