Cassazione Civile, Ordinanza n. 10261/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, professionista paramedico autonomo, era destinatario di avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2008 e 2009, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio aveva originariamente recuperato a tassazione operazioni bancarie attive e passive rilevate su più conti correnti, contestando anche la tardiva dichiarazione per il 2008 e l'omessa dichiarazione per il 2009. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, l'Agenzia aveva rideterminato in autotutela la pretesa, espungendo i prelevamenti e mantenendo il recupero solo sui versamenti non giustificati. La CTR ha però accolto l'appello del contribuente e annullato integralmente gli avvisi, ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità rendesse non sostenibile l'intero accertamento fondato sull'art. 32 d.P.R. 600/1973. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, sostenendo che l'illegittimità riguardava solo la presunzione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi e non anche quella sui versamenti, rimasta valida nei confronti di tutti i contribuenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 opera solo con riferimento ai prelevamenti dei lavoratori autonomi e non incide sulla presunzione relativa ai versamenti bancari, che continua ad applicarsi a tutti i contribuenti. Poiché l'Agenzia aveva già limitato la pretesa ai soli versamenti, la CTR ha errato nell'annullare integralmente gli avvisi sull'assunto che venisse in rilievo anche la parte della norma colpita dalla pronuncia costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione bancaria relativa ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale, per i lavoratori autonomi, limitatamente all'estensione ai compensi; la presunzione sui versamenti resta operativa verso tutti i contribuenti e può essere vinta con prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 3 e 53 Cost.
Sono i parametri costituzionali a fondamento della dichiarazione di illegittimità della previsione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per affermare che la presunzione derivante dai movimenti bancari si coordina con l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e si estende anche oltre l'ambito dell'impresa.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione bancaria va interpretata in modo circoscritto al segmento normativo effettivamente colpito: se la Corte costituzionale elimina l'estensione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, la presunzione sui versamenti resta pienamente operante.
- Nei controlli sui conti correnti, i versamenti non giustificati costituiscono presunzione relativa di maggior reddito utilizzabile nei confronti di tutti i contribuenti, salvo prova contraria idonea a dimostrarne l'inclusione nel reddito dichiarato o la loro irrilevanza fiscale.
- Il giudice di merito non può annullare integralmente un accertamento fondato su movimenti bancari quando l'Ufficio abbia già espunto la parte della pretesa travolta dalla pronuncia di incostituzionalità e residui una pretesa autonoma e validamente sorretta dalla presunzione legale.
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