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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05846/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di addebito emessi dall'INPS nei confronti di varie imprese agricole per differenze contributive e sanzioni civili relative a operai agricoli a tempo determinato. L'INPS aveva ritenuto che, ai fini del minimale contributivo, la retribuzione imponibile dovesse essere calcolata non sulle sole ore effettivamente lavorate, ma su un orario pieno giornaliero; inoltre, a seguito del mancato integrale versamento, aveva disconosciuto anche gli sgravi contributivi concessi. La Corte d'appello aveva accolto la tesi dell'INPS e rigettato le opposizioni. In cassazione le imprese deducevano: 1) violazione dell'art. 1, co. 1, l. n. 389/1989, dell'art. 40 CCNL operai agricoli e florovivaisti 6.7.2006 e dell'avviso comune interpretativo del 14.1.2013, sostenendo che il minimale contributivo dovesse essere rapportato alle ore effettivamente lavorate; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. in relazione al contratto provinciale di Siena e al verbale di interpretazione autentica; 3) violazione degli artt. 3 e 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003 e della direttiva 2000/34/CE; 4) violazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n. 368/2001, con riferimento al divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine; 5) violazione degli artt. 2, co. 1, d.lgs. n. 146/1997 e 9, co. 5, l. n. 67/1988, per il mancato riconoscimento dello sgravio per le imprese agricole in zone svantaggiate; 6) violazione dell'art. 116 l. n. 388/2000, per la mancata riduzione delle sanzioni in ragione dell'obiettiva difficoltà interpretativa della normativa di settore. Uno dei ricorrenti ha poi depositato rinuncia per adesione alla definizione agevolata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione per quel solo soggetto.

La decisione

Per il ricorrente che aveva aderito alla definizione agevolata la Corte dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, con compensazione delle spese e senza applicazione del doppio contributo unificato. Per gli altri ricorrenti, la Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che per gli operai agricoli a tempo determinato i contributi vadano calcolati sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui il datore, in presenza di interruzioni per forza maggiore, abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda. La Corte afferma che l'art. 40 CCNL legittima un orario svincolato e anche inferiore al normale orario giornaliero e settimanale, e che tale disciplina è conforme all'art. 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003. Esclude inoltre che le direttive UE invocate impongano un diverso regime del rapporto contributivo, poiché esse disciplinano il rapporto di lavoro e l'orario massimo, non un orario minimo garantito. L'accoglimento dei primi tre motivi comporta l'assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989

    I contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, in combinato con il CCNL, sulla base delle ore effettivamente lavorate.

  • art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    Legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, anche inferiore al normale orario giornaliero e settimanale.

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'erronea interpretazione del contratto provinciale di lavoro; la Corte li assorbe accogliendo i primi motivi e non sviluppa una statuizione autonoma su di essi.

  • artt. 3 e 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003

    artt.3 e 16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03

    L'art. 16, co. 1, lett. g), esclude gli operai agricoli a tempo determinato dall'orario normale settimanale previsto dall'art. 3; quindi la disciplina contrattuale è compatibile con la norma interna.

  • direttiva 99/70/CE

    Non disciplina il regime del rapporto contributivo, ma il rapporto di lavoro; perciò non giustifica il calcolo contributivo su un orario diverso dalle ore effettivamente lavorate.

  • clausola 4.3 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    Non è idonea a imporre un diverso criterio di calcolo dei contributi, trattandosi di regola sul rapporto di lavoro e sul divieto di discriminazione.

  • direttiva 93/104/CE

    Disciplina l'orario massimo di lavoro e non un orario minimo garantito.

  • direttiva 2000/34/CE

    Disciplina l'orario massimo di lavoro e non un orario minimo garantito.

  • artt. 2, co. 1, d.lgs. n. 146/1997 e 9, co. 5, l. n. 67/1988

    artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88

    Richiamati per lo sgravio contributivo delle imprese agricole in zone svantaggiate; i relativi motivi restano assorbiti.

  • art. 116 l. n. 388/2000

    Richiamato ai fini della riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza; il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi motivi.

Massime di principio

  • Per gli operai agricoli a tempo determinato, il minimale contributivo va determinato sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda.
  • La disciplina collettiva che prevede per il lavoro agricolo a tempo determinato un orario svincolato, anche inferiore al normale orario giornaliero e settimanale, è compatibile con l'art. 16, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003.
  • Le direttive dell'Unione europea in materia di orario di lavoro e lavoro a termine non possono essere utilizzate per modificare il distinto regime del rapporto contributivo, quando esse disciplinano il rapporto di lavoro e l'orario massimo, non un orario minimo garantito.
  • L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso per quel soggetto.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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