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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28/01/2021 che lo aveva ammesso alla detenzione domiciliare ma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 25/02/2021, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Cantatore perché il difensore aveva trasmesso l'atto senza la corretta sottoscrizione digitale e ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal Direttore generale dei Servizi informativi e automatizzati (provvedimento 9/11/2020), in violazione delle regole di deposito telematico previste dall'art. 24 d.l. 137/2020 (e relativi commi). Il ricorrente ha poi dedotto che il ricorso fosse invece sottoscritto in formato PADES e che fosse stato successivamente reinviato alla PEC corretta prima della notifica dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'interessato ha terminato di espiare la pena il 7/9/2021 (e quindi l'impugnazione è divenuta priva di oggetto). Ha inoltre chiarito che tale sopravvenuta carenza di interesse, essendo diversa dalle cause di inammissibilità previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non determina l'applicazione di provvedimenti accessori di condanna (spese processuali o sanzione pecuniaria), in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità richiamata.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disposizioni emergenziali che disciplinano il deposito telematico degli atti; la Corte ha fatto riferimento ai commi che impongono modalità specifiche di sottoscrizione digitale e trasmissione via PEC, la cui inosservanza può determinare l'inammissibilità dell'atto.

  • art. 24, comma 6-sexies d.l. 137/2020

    Richiama le regole tecniche per la formazione e trasmissione degli atti telematici (firma digitale/PEC). Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che il ricorso non rispettasse tali prescrizioni.

  • art. 591, comma 1 c.p.p.

    Norma richiamata quale esempio di causa di inammissibilità che, se ricorrente, può comportare conseguenze diverse; la Corte distingue la sopravvenuta carenza di interesse da queste ipotesi.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Altra norma richiamata a titolo comparativo: la Corte osserva che le inammissibilità previste da tali disposizioni possono comportare sanzioni, mentre la sopravvenuta carenza di interesse no.

  • artt. 582 e 583 c.p.p. (richiamati dal difensore)

    Secondo il difensore, norme di carattere formale rilevanti per la regolarità del ricorso; il ricorso sosteneva che tali disposizioni impongono requisiti che erano stati adempiuti (es. firma PADES e reinvio). La Corte non ha ritenuto necessario entrare nel merito, data la sopravvenuta carenza di interesse.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.20/1996; Sez. U. n.7/1997; Sez.6 n.22747/2003; Sez.2 n.30669/2006)

    Richiamata per il principio secondo cui, se l'interesse alla decisione viene meno dopo la proposizione del ricorso, alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non conseguono condanne alle spese né sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Se, tra il deposito del ricorso e la decisione, viene meno l'interesse alla pronuncia (es. scarcerazione o esaurimento della misura impugnata), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanne alle spese o sanzioni pecuniarie: tali conseguenze sono previste solo per specifiche ipotesi di inammissibilità disciplinate (cfr. artt. 591 e 606 c.p.p.) e non per la mera perdita dell'interesse.
  • Le regole tecniche relative a deposito telematico, firma digitale e PEC vanno rispettate strettamente: errori nella sottoscrizione o nell'indirizzo di trasmissione possono giustificare l'inammissibilità dell'atto, salvo prova efficiente e tempestiva dell'avvenuta regolarizzazione.
  • È consigliabile conservare evidenze temporali e certificazioni (timestamp PADES, ricevute PEC) che comprovino la correttezza della sottoscrizione digitale e della trasmissione, poiché tali elementi possono essere decisivi per contrastare eccezioni formali.
  • Il reinvio alla PEC corretta può non sanare automaticamente un vizio formale originario se la regolarizzazione avviene dopo termini o dopo la notifica del provvedimento impugnato; in caso di contestazione, è utile dimostrare tempestività e conformità alle prescrizioni diramate dagli uffici giudiziari.

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