Cassazione Penale, Sentenza n. 02172/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 e per manifesta illogicità e insufficienza della motivazione in relazione alla condizione di irregolarità del lavoratore e all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente contestava che manchasse la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, dell'assenza di valido permesso di soggiorno del lavoratore; sosteneva inoltre che la presenza di un ricorso amministrativo e di eventuale istanza di sospensione potessero incidere sulla regolarità della posizione e che informazioni quali partita IVA o iscrizione in banca dati sarebbero state conoscibili alle autorità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e condannato l'imputato alla pena di sei mesi di reclusione e a una multa di 5.000 euro. La Cassazione ha confermato che sussisteva l'elemento oggettivo (il lavoratore svolgeva abitualmente mansioni nel bar) e quello soggettivo, rilevando che il ricorrente era consapevole della temporanea o presunta irregolarità del lavoratore. Inoltre la Corte ha affermato che la proposizione di un ricorso amministrativo senza accoglimento della sospensiva non legittima automaticamente lo svolgimento dell'attività lavorativa e che la buona fede del datore non esclude la responsabilità quando non sia supportata da adeguata documentazione/ accertamenti.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998
Il reato si configura quando si impiega in attività lavorativa un cittadino straniero privo di valido permesso di soggiorno. La responsabilità ricade sul datore di lavoro che assume o si avvale della prestazione, anche se non vi sia una formale assunzione.
Cass. Sez. 1, n. 18300 del 14/02/2020 (Di Natale)
Principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione di una richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero; la mera presentazione della domanda non esonera dall'obbligo di verificare la regolarità del lavoratore.
Cass. Sez. 1, n. 9421 del 17/01/2024
La fattispecie delittuosa si realizza anche quando il soggetto, pur non avendo formalmente assunto lo straniero, se ne avvalga tenendolo alle proprie dipendenze; quindi l'assenza di formale contratto non esclude la responsabilità penale del datore.
Massime di principio
- Lavorare abitualmente per il datore di lavoro, anche senza formale assunzione, può integrare il rapporto di dipendenza rilevante ai fini dell'art. 22 d.lgs. 286/1998.
- La buona fede del datore di lavoro non esonera dalla responsabilità se non è supportata da adeguata e documentabile verifica della regolarità del permesso di soggiorno; la semplice presentazione di una domanda di rinnovo o impugnazione amministrativa non basta se non è stata ottenuta la sospensiva.
- La consapevolezza della condizione di irregolarità può essere desunta dalle circostanze fattuali (durata dell'impiego, orari sistematici, dichiarazioni del lavoratore, esiti di accertamenti ufficiali) e non richiede necessariamente l'ammissione esplicita del datore.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi il datore deve conservare e produrre documentazione oggettiva che dimostri i controlli effettuati (visure, comunicazioni alle autorità, autorizzazioni, provvedimenti di sospensiva), e non solo dichiarazioni verbali.
- La proposizione di ricorsi amministrativi relativi al permesso di soggiorno incide sulla posizione del lavoratore solo se accompagnata da misure cautelari favorevoli (es. sospensiva) o da provvedimenti che mantengano la validità del titolo fino alla decisione.
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