Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37209/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza del giudice per le indagini preliminari resa ex art. 444 c.p.p., con la quale all'imputato era stata applicata la pena concordata di mesi due e giorni venti di reclusione per danneggiamento aggravato continuato. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, riservandosi di formulare successivamente i motivi; la sottoscrizione del ricorso era stata autenticata dal difensore. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, comprese le sentenze di patteggiamento, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stato ritenuto irrilevante che la sottoscrizione fosse stata autenticata dal difensore, poiché l'autenticazione attesta solo la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte, non sostituendo la necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta su cui è stato proposto il ricorso

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato, insieme all'art. 571 c.p.p., per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore attesta solo la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte privata

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per giustificare la statuizione economica conseguente all'inammissibilità, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo sufficiente la proposizione personale della parte.
  • L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista e non sana l'inammissibilità dell'impugnazione proposta personalmente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La regola di inammissibilità opera anche nei confronti del ricorso avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.