Cassazione Penale, Sentenza n. 187/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sinigaglia era stato condannato per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624-bis e art. 61, comma 1, n. 11 c.p.) per fatti del 27/09/2010: insieme a Signorini Melissa, usando le chiavi in suo possesso, si sarebbe introdotto nell'abitazione di Benetti Mafalda Enza sottraendo 60,00 euro e vari oggetti preziosi. In cassazione l'imputato ha dedotto (1) errata applicazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che Signorini era entrata con il consenso della persona offesa perché titolare delle chiavi in qualità di badante, e quindi non sussisterebbe l'ingresso “senza il consenso del proprietario”; (2) vizio di motivazione e carenza di indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p., lamentando che le sentenze di merito non avrebbero indicato indizi probatori rilevanti contro di lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la motivazione dei giudici di merito, adeguata e non censurabile in sede di legittimità, aveva accertato che le chiavi erano state consegnate a Signorini quando la persona offesa non era ancora ricoverata; dopo il ricovero, Signorini non era più autorizzata ad accedere all'abitazione, perciò l'ingresso al momento del furto è stato qualificato come senza consenso e integrativo della fattispecie di cui all'art. 624-bis. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della doglianza, rilevando che le critiche costituivano un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie (la sentenza di merito si era basata sulle dichiarazioni dei testi Malagugini e Pezzan e le motivazioni erano ritenute coerenti). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Il reato di furto in abitazione è stato ritenuto integrato perché, nonostante l'esistenza di chiavi in capo a una coimputata, al momento del furto l'autorizzazione all'accesso non sussisteva (la badante non era più autorizzata dopo il ricovero), quindi l'ingresso è stato qualificato come senza il consenso del proprietario.
art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
Norma richiamata come circostanza di aggravamento applicata in relazione al tipo di reato commesso (inquadramento delle qualifiche aggravanti adottato dai giudici di merito).
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza di indizi; la Corte ha ritenuto che il rimprovero fosse inattuabile in cassazione perché le critiche miravano alla rivalutazione del merito e non a una specifica illegittimità di diritto o a una sanzione processuale prevista (assenza di inutilizzabilità/nullità espressa).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata implicitamente come categoria di censura; la Corte ha però escluso che dalle doglianze emergesse una vera violazione di legge o un travisamento della prova rilevante ai fini di cassazione, qualificando la censura come sindacato di merito inammissibile.
Massime di principio
- La disponibilità di chiavi da parte di una persona non esclude automaticamente il reato di furto in abitazione: occorre verificare se al momento dell'ingresso sussistesse ancora l'autorizzazione del proprietario; l'accesso con chiavi può diventare ingresso senza consenso quando l'autorizzazione è venuta meno (es. ricovero, revoca di mandato).
- In sede di legittimità non è consentito un sindacato libero sulle valutazioni di merito: le doglianze che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili a meno che non evidenzino un travisamento della prova o una violazione di legge rilevante e specifica.
- Le critiche generiche alla motivazione (assenza di indizi, scarsa gravità della prova) vanno circostanziate mostrando vizi logici manifesti, travisamento probatorio o violazioni procedurali con sanzione; altrimenti la Corte di cassazione le respingerà come questioni di merito.
- Quando si contesta l'applicabilità di una fattispecie tipica (es. furto in abitazione) è fondamentale dimostrare fattualmente che il consenso al momento del fatto sussisteva e non era stato revocato; le ricostruzioni probatorie contrarie, adeguatamente motivate, sono difficilmente censurabili in cassazione.
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